Come noto il regime tributario agevolato (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore ) consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
La disciplina attualmente vigente, introdotta dall'ultima legge di stabilita' prevede un tetto limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente, nell'anno precedente quello di percezione, fino a 50mila Euro. Il disegno di legge di bilancio porta i rispettivi importi da 2mila a 3mila euro, da 2.500 euro a 4mila euro (lordi) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro ed il reddito da 50 ad 80 mila euro.
Si specifica, inoltre, che i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati, in base alle norme fiscali, come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF rientrano nell'imposizione IRPEF ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato. In tal caso, restano comunque fermi, per espressa previsione normativa, i criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione indicati nel comma 4 dell'art. 51 del TUIR.
A rafforzamento dei trattamenti di welfare aziendale il disegno di legge, prevede, inoltre che alcuni valori, somme o servizi, qualora siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato, siano esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria sia agevolata). Tali fattispecie sono le seguenti: i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini IRPEF) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali ivi richiamate; i contributi di assistenza sanitaria (destinati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione dall'IRPEF; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF (cioè per consentire l'azionariato diffuso).
Del pari vengono escluse dalla base imponibile IRPEF i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie (si pensi al finanziamento delle le cd. polizze Long Term Care e Dread Disease).