Pensioni, A settembre il conguaglio 730

Giovedì, 22 Agosto 2024
I chiarimenti in un comunicato stampa dell'Inps. Sul rateo di pensione di settembre si potrà trovare il rimborso dell'importo a credito, se presente, oppure la trattenuta a debito del contribuente.

I pensionati riceveranno a settembre i conguagli del 730/2024. Lo rende noto l'Inps in un comunicato stampa diffuso sul sito internet in cui spiega che il prossimo mese saranno effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili dei modelli 730/2024, per i pensionati/contribuenti che hanno indicato l'Inps come sostituto d'imposta e i cui flussi siano pervenuti dall'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno.

In particolare, sul rateo di pensione di settembre l'Inps procede:

  • al rimborso dell'importo a credito del contribuente, se spettante;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.

L'Inps ricorda che l'eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dal 730 o altra dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre; per cui, se la risultanza contabile venisse ricevuta dall'Inps nei mesi successivi a giugno, non è possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti fiscali.

Dati online

I contribuenti muniti delle credenziali, che hanno indicato l'Inps quale sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online «Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino», disponibile sul sito istituzionale e nell'app InpsMobile.

Il pagamento

Le pensioni sono pagate, come sempre il primo giorno bancabile del mese, quindi con valuta 2 settembre. Le trattenute fiscali riguardano: conguaglio fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione del 2024. Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate: da gennaio a novembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. Invece non subiscono trattenute fiscali, tra l'altro, le prestazioni d'invalidità civile, gli assegni sociali e le prestazioni detassate per altre ragioni (residenza estera, vittime terrorismo).

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