Tuttavia, sempre nel 2014 era stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti di reinquadramento già notificati alle Casse edili e le Strutture territoriali erano state invitate a ripristinare la situazione quo ante, in attesa di successive istruzioni. Gli approfondimenti sviluppati per la definizione del corretto inquadramento previdenziale delle Casse edili, hanno messo in evidenza come altri organismi di natura bilaterale insistano nel settore dell'edilizia con compiti di addestramento e formazione professionale, nonché di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero le scuole edili di formazione professionale e i comitati paritetici per la sicurezza, anch'esse tipicamente inquadrate fra le attività ausiliarie dell'edilizia, con il c.s.c. 11305.
Tutti questi organismi appaiono caratterizzati dalle stesse condizioni: a) svolgimento di funzioni ausiliarie dell'attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale; b) destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell'edilizia; c) applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell'edilizia; d) svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La contestuale sussistenza di tali condizioni porta ora l'Inps a ritenere che l'inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle Casse edili, alle scuole di formazione professionale per l'edilizia e ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell'edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00. Di conseguenza, le sedi dell'Istituto territorialmente competenti provvederanno a operare l'inquadramento dei citati organismi sulla base del c.s.c. 11305 e codice Ateco2017 94.11.00 con efficacia ex nunc.