La definizione di imprenditore artigiano è contenuta nell'articolo 2 della legge 443/1985 come colui che "esercita personalmente, professionalmente e in qualita' di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo". Sostanzialmente, dunque, l'impresa artigiana si differenzia dall'impresa commerciale per la presenza di una attività personale e professionale nel processo produttivo da parte dell'imprenditore che nell'impresa commerciale può essere, invece, assente. Oltre a questa peculiarità che attiene al processo produttivo il legislatore ha previsto taluni vincoli oggettivi con riferimento alle attività che possono essere definite "artigianali" nonchè alle dimensioni dell'impresa stessa e alla sua forma giuridica.
L'oggetto sociale
L'articolo 3 della legge 443/1985 definisce, infatti, artigiana l'impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. Così, ad esempio, è un'attività artigianale quella della produzione della pasta o di altri cibi che vengono direttamente somministrati al pubblico mentre non può essere considerata artigianale un'attività di commercio al dettaglio o all'ingrosso.
Forma Giuridica
Alcuni limiti sussistono anche con riferimento alla forma giuridica. L'articolo 3, co. 2-3 della legge 443/1985 prevede che l'attività possa essere esercitata sotto forma di impresa individuale o in forma societaria, sia nella forma delle società di persone o di capitali, anche cooperative, con esclusione però delle società per azioni o in accomandita per azioni.
Limiti dimensionali
Ulteriori limiti sussistono con riferimento alle dimensioni aziendali. L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 22 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 14 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti.
E' prevista una tolleranza nel superamento di menzionati massimi occupazionali nella misura del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi l'anno. Ai fini del calcolo dei limiti dei descritti limiti: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorche' partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attivita' di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
L'obbligo assicurativo IVS
Tra loro sono ricompresi: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta; 3) gli ascendenti; 4) i fratelli e le sorelle. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti. La norma suddetta è stata oggetto di intervento della Consulta che con la sentenza 495/1992 ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non considera familiari i fili di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa nonchè i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa e gli affini entro il 3°grado.
In forma societaria
La legge 133/1997 e l'articolo 13 della legge 57/2001 hanno ampliato notevolmente alla conduzione dell'attività artigianale in forma societaria rimuovendo le limitazioni presenti in passato in particolare per quanto riguarda la conduzione nella forma di SRL e di SAS. Attualmente, pertanto, l'attività artigianale può essere esercitata sia in forma di società di persone che di capitali purchè, in tale ultimo caso, nella sola forma della Srl.
Nei casi di esercizio in forma societaria la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve però svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell'impresa il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale (es. la maggioranza dei soci lavoratori deve detenere la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti come assemblea e consiglio di amministrazione). Inoltre se l'attività costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio il socio unico deve risultare in possesso dei requisiti predetti e non deve risultare unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa' in accomandita semplice; se l'attività costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario deve risultare in possesso dei requisiti predetti e non deve essere unico socio di una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in accomandita semplice (cfr: Circolare Inps 126/1997).
Nell'esercizio in forma societaria l'insorgenza dell'obbligo assicurativo per i soci è subordinata al fatto che: a) gli stessi esercitino la loro attività con carattere di professionalità, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo inteso nel suo complesso, quale insieme unitario di fasi organizzate, dirette e gestite dai soci stessi e; b) che costoro assumano la piena responsabilità per le obbligazioni della società.
L'obbligo assicurativo sussiste, dunque, con riferimento ai soci di società in nome collettivo ed ai soci accomandatari di società in accomandita semplice (per i soci accomandanti si ritiene applicabile per analogia quanto stabilito dall'Inps nella Circolare 12/2008 con riferimento alla gestione degli esercenti attività commerciali). Per i soci di Srl l'obbligo assicurativo fa, invece, eccezione al principio della piena responsabilità dell'impresa, incompatibile con la forma societaria in questione (Cfr: Circolare Inps 140/2001). In analogia a quanto disposto in riferimento alle S.r.l. commerciali, l'eventuale qualifica di amministratore della S.r.l. artigiana rivestita dal socio é compatibile con l'obbligo assicurativo nella Gestione degli artigiani allorché il socio partecipi, con i requisiti predetti, al processo produttivo.