I giovani collaboratori, sino ai 21 anni, pagano comunque aliquote più basse di tre punti percentuali rispetto alla generalità degli altri assicurati. Nel 2018, pertanto, i giovani sino a 21 anni iscritti alla gestione commercianti versano un contributo previdenziale del 21% se artigiani e del 21,09% se commercianti. Anche quest'anno continua a trovare applicazione - previa domanda dell'interessato - la riduzione del 50% dei contributi nei confronti degli autonomi con più di sessantacinque anni di età, già titolari di pensione a carico dell'istituto.
Le aliquote per il 2018. Come di consueto la base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini Irpef prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto del minimale contributivo e del massimale contributivo (previsti dalla legge n. 233/1990). Come base imponibile «provvisoria», ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d'impresa che si intende denunciare al Fisco per l'anno 2018 (nel rispetto del minimale sul reddito). I versamenti effettuati durante il 2018 costituiscono quindi un acconto, il cui saldo (sulla base del reddito definitivo 2018) dovrà essere effettuato nella primavera del 2019 entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Quest'anno il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all'Inps è di 15.710 euro. Pertanto, il contributo minimo, comprensivo della quota del contributo di maternità (7,44 euro), è pari a 3.777,84 euro per i titolari artigiani e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.306,54 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni); e a 3.791,98 euro per i titolari commercianti e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.320,68 euro per i collaboratori di con meno di 21 anni).
Le aliquote salgono al 25% e al 25,09% (22% e 22,09%, i giovani collaboratori con meno di 21 anni) rispettivamente per gli artigiani e commercianti sull'eventuale quota eccedente i 46.630,00 euro, la prima fascia di retribuzione pensionabile, fino al massimale di 77.717,00 euro per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 o sino al massimale di 101.427 euro per i lavoratori non in possesso di contribuzione alla predetta data. Si veda la tavola per ulteriori dettagli.
Regime Agevolato. L'Inps conferma anche nel 2018 lo sconto contributivo per i lavoratori autonomi che abbiano aderito al cd. regime forfettario di cui alla legge 190/2014 (articolo 1, commi 76-84) che consente loro, su base volontaria, di pagare un contributo ridotto del 35% rispetto alla contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali. L'Inps comunica che il regime si applicherà nel 2018 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018. I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale (cfr: Circolare Inps 35/2016).
Quanto ai termini di pagamento dei contributi le date restano quelle note: 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2018 e 16 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. Mentre i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (la quota cioè a conguaglio), a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018 vanno pagati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. I contributi si pagano con il modello F24.
Documenti: Circolare Inps 27/2018