Sono soggette a tassazione ordinaria (e non a tassazione separata) le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a seguito di una transazione intervenuta in costanza di rapporto di lavoro. Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 344 del 23 giugno 2022.
La questione
La richiesta di chiarimenti arriva da un ente che si trova ad affrontare un contenzioso con alcuni suoi dipendenti. Si tratta, più precisamente, di una causa avviata da alcuni lavoratori transitati nel 2012 a seguito dell'incorporazione di un altro ente, nei confronti dei quali era stato disposto il recupero di somme erogate a titolo di rimborso spese.
Il nuovo datore di lavoro ha infatti riscontrato che, per ogni attività svolta - nel caso di specie perizie immobiliari per la concessione dei mutui edilizi ipotecari - ciascun dipendente «incorporato» riceveva in busta paga l'importo di 300 euro, senza applicazione di ritenute previdenziali e fiscali perché la somma veniva considerata un semplice «giroconto» di quanto pagato dal richiedente il mutuo. In sostanza, il compenso era riconosciuto a titolo di indennizzo, fisso ed onnicomprensivo, a fronte degli accertamenti e dei sopralluoghi funzionali alla perizia. Perizie, tra l’altro, a fronte delle quali non veniva rilasciata una ricevuta o fattura.
Una prassi non condivisa dal nuovo datore di lavoro che ha provveduto a recuperare le somme, a suo dire non dovute, tramite trattenute in busta paga. E’ nato un contenzioso sfociato con un accordo stragiudiziale che ha visto l’azienda offrire una somma a titolo transattivo. Il datore ha chiesto, pertanto, all’amministrazione finanziaria quale tassazione si debba applicare all’importo erogato. Più precisamente, se debba essere tassato l'intero importo erogato e se lo stesso possa essere assoggettato a tassazione separata.
Il chiarimento
Secondo l’Agenzia le somme corrisposte concorrono alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l'intero ammontare e devono essere assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto le stesse non ricadono in nessuna delle ipotesi per le quali la legge prevede il regime della tassazione separata. In effetti ciò avviene (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Tuir) per:
- a) il trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, comunque denominate; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Peraltro nella circolare n. 326 del 1997 l'amministrazione finanziaria ha ulteriormente precisato che «le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro sono sempre assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ultima parte».
Per l’AdE la situazione rappresentata dal datore di lavoro da un lato non costituisce una transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro (e quindi non rientra nell’ipotesi di cui alla lettera a) né ricorrono le condizioni di cui alla lettera b). Pertanto, conclude il documento, le somme sono assoggettate a tassazione ordinaria.