L’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha previsto, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. La misura, tuttavia, non ha avuto particolare successo soprattutto per la tassazione dell'anticipo piuttosto sfavorevole rispetto alla normali regole previste il TFR.
Stop al primo luglio 2018
Ebbene l'Inps informa che non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta. Pertanto, i datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018, non saranno più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.
Tuttavia, i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> - che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia - fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.
Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione - dovranno procedere al ripristino dei versamenti TFR vigenti prima della scelta effettuata dal lavoratore, e cioè dovranno procedere all'accantonamento in azienda, al versamento al Fondo di tesoreria oppure al versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione a seconda delle scelte del lavoratore prima della sua adesione all'anticipo in busta paga.
Documenti: Messaggio inps 2791/2018; Circolare Inps 82/2015