I termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, bancari e ipotecari in capo ai soggetti che beneficiano del contributo del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura sono sospesi per due anni. È stato il D.L. n. 113/2018 a modificarne in parte la disciplina e ad estenderne la durata – prima il termine era di 300 giorni - oltre ad escludere l’applicazione di interessi eventualmente maturati nel periodo di sospensione. Dopo più di tre anni dall’entrata in vigore della norma, con specifico riferimento alla sospensione dei contributi di propria competenza, l’INPS interviene con la circolare n. 21/2022 adeguandosi alle novità e integrando le istruzioni precedenti.
A riguardo, si precisa che il Fondo per le vittime dell’usura nasce con lo scopo di sostenere gli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica che abbiano subito un pregiudizio conseguente a condotte rientranti nell’alveo dei delitti di usura (danni a beni mobili o immobili, lesioni personali, mancato guadagno). All’adesione al Fondo, infatti, segue “la messa in stand-by” delle pretese dello Stato nei confronti della vittima, evitando così che siano attivate o proseguite nei suoi confronti procedure esecutive.
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi INPS
Come anticipato, ricompresi nella sospensione di cui al novellato art. 20 della Legge n. 44/1999 recante la disciplina del Fondo, vi sono gli adempimenti correlati al pagamento della contribuzione INPS. In particolare, rientrano nella proroga biennale i termini di scadenza del pagamento della contribuzione mensile o periodica ricadente nel periodo di un anno dalla data dell’evento lesivo. Tale data, come per tutte le altre scadenze interessate dalla sospensione, è da far coincidere a seconda dei casi alternativamente con:
- la data della denuncia della vittima di usura;
- la data del primo atto processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza certa dell’esistenza di indagini oppure di un procedimento penale di estorsione nei confronti del proprio usuraio;
- la diversa data indicata nel provvedimento di sospensione emesso dal Procuratore della Repubblica.
A riguardo, l’Istituto ricorda che a seguito della richiesta del contributo al Fondo il Prefetto competente per territorio compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente, dandone immediata informativa al Procuratore della Repubblica. Costui, entro 7 giorni dalla comunicazione, trasmette il provvedimento di sospensione al giudice dell’esecuzione che, per l’appunto, sospende tutti i termini pendenti.
Gli adempimenti contributivi, quindi, vengono “congelati” anche se già affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione o interessati da provvedimenti di rateazione. In sostanza, i termini di scadenza riferiti alle denunce mensili o periodiche e ai correlati versamenti sono prorogati di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione, purché scadano entro un anno dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo.
Restano sospesi anche i termini per la proposizione di azioni legali o di ricorsi amministrativi, e quelli relativi agli atti aventi efficacia esecutiva, come le sentenze passate in giudicato o dichiarate immediatamente esecutive, anche se ancora soggette ad impugnazione. Sospesi anche i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, comprese le vendite e le assegnazioni forzate a seguito di pignoramenti.
Ma attenzione, la sospensione è concessa comunque a seguito di apposita istanza, da presentare alla sede INPS competente unitamente alla copia della richiesta di elargizione di contributo al Fondo e alla copia del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica.
Esonero dagli oneri accessori
Il citato art. 20, al comma 7-ter ha previsto l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili connesso all’inadempimento contributivo in parola. La norma è stata introdotta dalla Legge n. 3/2012 e ha effetto esclusivamente per situazioni successive alla sua entrata in vigore, tant’è vero che in caso di provvedimenti di sospensione accordati antecedentemente si applica la precedente disciplina (riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8, art. 116 della legge n. 388/2000, fino alla misura degli interessi legali).
A partire dal 2012, quindi, viene concesso l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili connesso all’inadempimento contributivo, ma con riguardo al solo periodo per il quale opera il provvedimento di sospensione (due anni).
Nel corso dello stesso periodo, tuttavia, restano dovuti gli interessi legali sulle somme oggetto del provvedimento di sospensione, tenuto conto che la norma limita l’esonero al solo pagamento delle sanzioni civili. Allo stesso modo trovano applicazione gli interessi di mora giacchè, si legge nella circolare, l’ultimo periodo del co.1 dell’art. 20 “non può trovare applicazione con riguardo agli adempimenti contributivi di pertinenza dell’INPS oggetto di provvedimenti di sospensione”.
Allo scadere quindi del termine dei due anni dal provvedimento di sospensione, in caso di mancato pagamento, anche in forma dilazionata, della contribuzione dovuta, riprenderà ad essere applicato l’ordinario regime sanzionatorio di cui al citato all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
Effetti della sospensione sul rilascio del Durc on line
Alla sospensione dei termini segue anche la sospensione della riscossione dei crediti maturati nel periodo in questione, a prescindere dalla fase in cui la stessa si trovi. Il recupero dei crediti in fase amministrativa quindi, viene sospeso per la durata di due anni dalla data di scadenza legale dell’adempimento mensile o periodico. Ecco quindi che la regolarità contributiva, con conseguente rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc Online) potrà essere dichiarata poiché, come disposto dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015, l’esito della verifica è positivo anche in caso di “sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.
In particolare, la verifica della regolarità non dovrà comprendere gli adempimenti contributivi entro un anno dalla data dell’evento lesivo perché coperti dal provvedimento di sospensione. Questi adempimenti torneranno ad incidere ai fini della verifica della regolarità una volta trascorsi i due anni previsti.
In caso di sospensione in pendenza di procedure esecutive, tuttavia, non potrà essere riscontrata regolarità qualora i crediti interessati dalle procedure si riferiscano a periodi diversi da quelli coperti dal provvedimento (non rientranti nel periodo dei 12 mesi successivi all’evento lesivo).
Documenti: Circolare Inps 21/2022