L’ammortizzatore sociale unico a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio scorso in Emilia Romagna spetta anche ai somministrati impiegati presso datori di lavoro ubicati nelle zone alluvionate. E’ irrilevante, pertanto, la residenza/domicilio sia del lavoratore e la sede legale o operativa dell’agenzia di somministrazione. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 2857/2023 pubblicato a seguito del parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
«Ammortizzatore sociale unico»
E’ la nuova misura emergenziale introdotta dal dl 61/2023, per fronteggiare gli eventi alluvionali del 1° maggio in Emilia Romagna, Marche e Toscana. È unico, ma ha due diverse finalità di tutela: del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti. Unica è anche l'indennità: trattamento mensile pari a 1.321,53 euro, sia per lo stop dell'attività d'impresa (l'indennità ai lavoratori può spettare al massimo per 90 giorni) sia per l'impossibilità del lavoratore di recarsi al lavoro (l'indennità ai lavoratori può essere riconosciuta al massimo per 15 giorni). I datori di lavoro possono fare domanda all'Inps del nuovo ammortizzatore unico, per entrambe le tutele, con rifermento al periodo di tutela dal 2 maggio al 31 agosto.
Somministrati
Sinora l'Inps non aveva fornito istruzioni in merito ai lavoratori somministrati, cioè quei lavoratori assunti da un datore diverso (l'agenzia di somministrazione) dall'effettivo fruitore della prestazione lavorativa (l'utilizzatore). Nella Circolare n. 53/2023 con la quale erano state fornite le prime indicazioni si faceva solo un generico riferimento alla circostanza che, ai fini della concessione, rilevava la sede legale o quella operativa del datore di lavoro. Ora a seguito di parere conforme del Ministero del Lavoro l'Istituto conferma che l’indennità spetta anche ai lavoratori somministrati a condizione che la sede di lavoro dell’utilizzatore sia ubicata in uno dei territori coinvolti negli eventi alluvionali (allegato 1 al dl n. 61/2023). La ratio della norma, infatti, è quella di fornire uno strumento di tutela sostitutivo/alternativo al reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi tra cui, evidentemente, rientrano anche i somministrati che, a causa dell’alluvione, siano rimasti nell’impossibilità di effettuare la prestazione lavorativa presso l’utilizzatore. Ciò a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’agenzia di somministrazione.
Di contro, l’ammortizzatore non può essere riconosciuto qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti.
Residenti
Infine l’Inps spiega che l’ammortizzatore unico può essere sempre riconosciuto al lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023.
Documenti: Messaggio Inps 2857/2023