Requisiti
L'ISCRO consiste in un beneficio economico erogato dall’INPS nel limite di spesa di 70,4 mln di euro per il 2021, di 35,1 mln per il 2022, di 19,3 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni iscritti (si tratta sostanzialmente dei professionisti senza cassa). Il beneficio spetta ai non titolari di trattamento pensionistico diretto e non beneficiari del reddito di cittadinanza (requisiti che devono essere mantenuti anche durante l'erogazione dell'indennità) ed ha durata sperimentale fissata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Per il beneficio occorre soddisfare i seguenti requisiti: a) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda; b) aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente; c) risultare in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; d) essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione previdenziale.
Misura
L’indennità, completamente esentasse, è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (valori annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente). Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e non prevede accredito di contribuzione figurativa utile ai fini previdenziali. La prestazione potrà essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023. E' previsto che la chiusura della partita Iva prima della fruizione dell'intero beneficio spettante determini anche la cessazione dell'erogazione dell’indennità, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data indicata come fine attività.
Domande entro il 31 ottobre
Per il conseguimento dell'indennità gli interessati devono produrre apposita domanda telematica all'INPS recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre per ciascuna della annualità 2021, 2022 e 2023. Per l'accertamento dei requisiti reddituali è previsto uno scambio di dati da INPS e Amministrazione fiscale: l'ente previdenziale comunicherà all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, a sua volta l'Agenzia delle entrate comunicherà all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
Crescono le aliquote contributive
Per il finanziamento della prestazione gli autonomi con partita IVA iscritti alla gestione separata vedranno crescere ulteriormente l'aliquota contributiva: dal 25,72% attuale (25% a titolo IVS, lo 0,72% a titolo di finanziamento delle prestazioni di maternità) si passerà quest'anno al 25,98%, poi al 26,49% nel 2022 e quindi al 27% nel 2023. Viene, infatti, aumentata, agli stessi beneficiari l'aliquota dovuta alla gestione separata dell'Inps di 0,26 punti percentuali nel 2021 e di 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il nuovo contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo, con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Misure di condizionalità
L’erogazione del beneficio è accompagnato dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio. Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell’indennità ai percorsi di aggiornamento è affidata all’ANPAL.
E' previsto, infine, anche un monitoraggio del rispetto del vincolo di bilancio a carico dell'INPS: qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa stanziato per la misura non saranno autorizzati ulteriori accessi al beneficio.