Si riaprono il prossimo 8 maggio 2023 i termini per la fruizione dell'ISCRO, l'ammortizzatore sociale per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'Inps che abbiano subito una riduzione dei redditi superiore al 50% nell'ultimo anno rispetto alla media del triennio precedente. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 1636/2023 in cui spiega che la domanda potrà essere inoltrata sino al 31 ottobre 2023 purché gli interessati non abbiano già fruito della prestazione negli ultimi due anni, 2021 o 2022 (l'indennità, infatti, spetta una volta solo nel triennio 2021-2023).
Requisiti
L'ISCRO spetta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. Si tratta sostanzialmente del primo ammortizzatore sociale per le partite iva che abbiano subito una riduzione dei redditi.
E' concesso a condizione che gli interessati abbiano prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda (il requisito va autocertificato al momento della presentazione della domanda). Occorre, inoltre, aver dichiarato un reddito da lavoro autonomo non superiore a 8.145 euro nell'anno antecedente la presentazione della domanda ed una partita iva attiva da almeno 4 anni per l’attività per la quale si presenta la domanda.
L’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25% della metà dell'ultimo reddito annuo certificato dall’Agenzia delle entrate entro un massimo di 800 euro mensili ed un minimo di 250 euro mensili. Siccome questi importi vanno rivalutati annualmente, nel 2023 il massimale sale a 881,23€ ed il minimale a 275,38€.
Termini riaperti
Lo scorso anno per le domande c'era tempo dal 1° maggio al 31 ottobre 2022. Nel 2023 le domande possono essere presentate, spiega l'Inps, dall’ 8 maggio al 31 ottobre. Attenzione. Siccome la prestazione può essere concessa una sola volta nell'arco del triennio 2021-2023 sono esclusi i soggetti la cui domanda sia stata accolta nel 2021 o nel 2022 ancorché non abbiano fruito di tutte e sei le mensilità previste (es. per intervenuta decadenza).
Sono ammessi, invece, coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021 o nel 2022, nonché da coloro che, pur avendo presentato domanda nel 2021 o nel 2022, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Documenti: Messaggio Inps 1636/2023