Il vincolo di parità di trattamento tra lavoratori al servizio degli appaltatori e dei subappaltatori è operativo per i soli contratti relativi a gare il cui bando è stato pubblicato dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL Semplificazioni. La precisazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 1049/2022) riguarda infatti l’art.49 (comma 1 lett. b punto 2) del DL. 77/2021 inserito in fase di conversione che ha novellato l’art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 in tema di subappalto.
Più precisamente, la nuova disposizione stabilisce che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto a garantire gli stessi trattamenti economici e qualitativi previsti nel contratto di appalto ai propri lavoratori, compresa l'applicazione dei medesimi CCNL. Ciò qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Tra l’altro, su questa stesso passaggio l’INL è già intervenuta quasi una anno con un documento di prassi ad hoc (nota 1507/2021) in cui istruiva il personale ispettivo sulle modalità operative di vigilanza, asciando tuttavia una zona d’ombra sull’entrata in vigore del nuovo vincolo, ora finalmente chiarita.
L’operatività dell’obbligo
L’Ispettorato risponde ad un quesito preciso: la nuova disposizione trova applicazione ai subappalti già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 oppure solo a quelli successivamente autorizzati o, ancora, ai soli contratti di subappalto relativi a gare bandite dopo l’entrata in vigore del decreto?
Ebbene, è la terza e ultima risposta quella corretta. Ed infatti, le disposizioni del primo comma sul trattamento dei dipendenti delle aziende subappaltatrici non possono trovare applicazione per i rapporti già pendenti, ossia «non possono risultare indifferenti rispetto alle condizioni di aggiudicazione, attesa l’introduzione di oneri non valutati in fase di gara». E’ lo stesso Codice dei contratti che all’art. 216, con riferimento alle norme transitorie e di coordinamento, a stabilire che le stesse si applichino «alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».
Dello stesso avviso, tra l’atro, è il Consiglio di Stato per cui nelle gare pubbliche la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum e a quello del legittimo affidamento per le ditte subappaltatrici che, diversamente, si troverebbero a partecipare alla gara con «regole diverse» rispetto a quelle previste dal bando.
Allo stesso modo anche l’ANAC (nota n. 37720/2022) ritiene che la procedura debba essere disciplinata dalla normativa vigente al tempo della pubblicazione del bando o dell’atto di avvio della procedura e che la lex specialis di gara non possa essere modificata da sopravvenienze normative, nel rispetto dei principi di certezza, trasparenza e par condicio tra i concorrenti.