Apprendistato di I livello, Via libera allo sgravio del 100% per tre anni

Valerio Damiani Sabato, 19 Giugno 2021

I datori di lavoro sino a 9 dipendenti godranno sulle assunzioni effettuate sino 31 dicembre 2021 dello sgravio dal versamento di contributi per 36 mesi sulle assunzioni dei giovani d'età tra 15 e 25 anni per la qualifica e il diploma professionale o di istruzione secondaria superiore.

Stop al versamento dei contributi per tre anni sulle assunzioni con apprendistato di primo livello effettuate negli anni 2020 e 2021. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 87/2021 pubblicata ieri in cui dà finalmente il via libera all'incentivo per gli anni 2020 (previsto dalla legge n. 160/2019) e 2021 (ai sensi del dl n. 137/2020, c.d. decreto Ristori). Lo sgravio sarà riconosciuto a favore dei datori di lavoro con numero di addetti fino a nove sulle assunzioni dei giovani d'età tra 15 e 25 anni per la qualifica e il diploma professionale o di istruzione secondaria superiore.

Apprendistato di I livello

E' il rapporto di lavoro durante il quale il lavoratore può completare i percorsi d'istruzione e formazione per la qualifica e per il diploma professionale, quelli d'istruzione secondaria superiore e quelli di specializzazione tecnica superiore. Le assunzioni con questo tipo di apprendistato sono possibili in tutti i settori di attività, privati e pubblici, per i giovani che hanno compiuto 15 anni d'età e fino al compimento dei 25 anni. Nel caso di giovani ancora soggetti all'obbligo scolastico, il datore di lavoro deve siglare un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. La durata del rapporto è fissata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può superare tre anni ovvero quattro nel caso di diploma professionale quadriennale. Al termine il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro o trasformarlo in apprendistato professionalizzante (cd. II livello), in assenza di qualsiasi decisione il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.

Stop ai contributi

La legge n. 160/2019 e il dl n. 137/2020 azzerano il prelievo contributivo sui rapporti di apprendistato di primo livello stipulati negli anni 2020 e 2021 da datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. In luogo dell'aliquota ordinaria pari all'1,5% dal 1° al 12° mese di contratto, del 3% dal 13° al 24° mese di rapporto e del 5% dal 25° mese in poi (cfr: Circ. Inps 108/2018) che resta confermata per le assunzioni intervenute entro il 31 dicembre 2019, i datori di lavoro accedono ad uno sgravio del 100% per i primi 36 mesi di contratto per poi passare all'aliquota piena del 10% dal 37° mese in poi. Resta ferma, invece, l'aliquota a carico dell'apprendista pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione. Il requisito dimensionale deve sussistere solo al momento dell'assunzione dell'apprendista, potendo anche venir meno successivamente.

Trasformazione

Se il rapporto viene trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante (cd. II livello) lo sgravio contributivo si applica limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedente alla trasformazione; per quelli successivi troverà applicazione lo specifico regime contributivo per le assunzioni in apprendistato professionalizzante (e cioè per i datori di lavoro sino a 9 dipendenti: aliquota del 3,11% sino al 12° mese; 4,61% dal 13° mese e 11,61% dal 25° mese in poi). Se il rapporto di lavoro prosegue al termine del periodo di apprendistato di I livello i benefici contributivi, inoltre, vengono mantenuti per un anno ma il datore di lavoro dovrà pagare il contributo integrativo dell'1,61%. Ciò significa che qualora la trasformazione avvenga dopo 36 mesi l'aliquota datoriale per i successivi 12 mesi successivi alla trasformazione sarà pari all'11,61% (5,84% per l'apprendista). Nellta tavola sottostante le aliquote contributive datoriali.

Arretrati

L'Inps, infine, indica i codici da utilizzare sulle denunce contributive (UniEmens) ai fini della fruizione dello sgravio. Per gli assunti sin da gennaio 2020, i datori di lavoro che hanno usato codici impropri, possono recuperare le differenze contributive esclusivamente sugli Uniemens di luglio e agosto.

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Documenti: Circolare Inps 87/2021

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