Sì alla formazione a distanza (Fad) per gli apprendisti purché avvenga in modalità sincrona, cioè ove sia assicurata l’interattività e la rilevazione delle presenze di docenti e discenti. Lo precisa l'Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 2/2022.
L'Inl ha risposto così ai quesiti sollevati da alcuni Ispettorati territoriali in materia di formazione di base e trasversale per l’apprendistato, obbligo a cui è tenuto il datore di lavoro. In particolare all’Inl sono stati chiesti lumi circa la possibilità di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona, nelle ipotesi in cui la formazione sia erogata da organismi di formazione accreditati e sia finanziata dalle aziende, per la carenza di risorse regionali.
Apprendisti e Formazione
L'Inl precisa prima di tutto che la definizione degli strumenti atti al riconoscimento della formazione di base e trasversale «finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi» è rimessa alle regioni (articolo 44 del D.Lgs. n. 81/2015; linee guida del 20 febbraio 2014 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni). In base a tali linee guida, precisa l'Inl, la formazione può realizzarsi in Fad con le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Se manca la regolamentazione
Tuttavia, se manca una regolamentazione regionale, l'Inl ritiene applicabile l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza. In forza del testo dell'Accordo, l'Inl ritiene ammissibile la formazione a distanza per l'acquisizione delle competenze basilari e trasversali, ma in modalità sincrona, ovvero assicurando l'interattività tra docenti e discenti secondo il modello del cosiddetto «e-learning». Peraltro, questo modello di formazione a distanza assicura anche la tracciabilità delle lezioni e della partecipazione dei degli apprendisti, elementi necessari alla certificazione della formazione.
L’Inl in merito si appoggia anche al precedente orientamento contenuto nella nota n. 527 del 2020 con il quale ha aperto alla possibilità di impiegare l’«e-learning» durante l'orario di lavoro, sebbene all'epoca si riferisse al caso degli apprendisti con contratto professionalizzante in cassa integrazione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
In tal senso, la formazione va dunque effettuata attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza di discenti e docenti. Le modalità vanno rispettate anche se la formazione è erogata da organismi di formazione accreditati e anche se viene finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse pubbliche regionali. Sarà quindi sempre necessario l'utilizzo di piattaforme telematiche che garantiscano la rilevazione delle presenze.