Trenta giorni di tempo per chiedere il riesame della domanda di assegno di inclusione rifiutata. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 684/2024 in cui spiega che dal 27 febbraio 2024 saranno rese disponibili le causali di reiezione ed il richiedente potrà produrre un'istanza di riesame oppure adire le vie legali presentando ricorso giudiziario. Se, invece, la domanda è posta in sospensione l’Inps avrà 60 giorni per effettuare un supplemento di indagine al termine del quale la domanda sarà accolta per il criterio del silenzio-assenso.
Lo stato della domanda
Una volta presentata, la domanda di Adi è sottoposta a controlli preventivi relativi ai requisiti che, se superati, conducono all'erogazione dell'assegno. All'esito dell'istruttoria, l'istanza può trovarsi in stato di accolta, di evidenza, di sospensione, di rigetto. Lo stato della domanda può essere consultato nella procedura online dedicata all'Adi, alla quale si accede dal portale Inps.
Se la domanda è in evidenza
Sono definite con questo stato le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate. In tal caso l’Inps solleciterà il richiedente a:
- presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza;
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
In caso di inazione del richiedente, decorsi 60 giorni, la domanda di Adi viene respinta.
Se la domanda è sospesa
La domanda viene sospesa in caso di discordanza del nucleo familiare tra quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR). In questa ipotesi l’Istituto si riserva ulteriori controlli al termine dei quali la domanda potrà essere accolta o respinta. Per farlo l’Istituto ha 60 giorni decorsi i quali, in assenza di decisione da parte dell'operatore di sede, la domanda sarà accolta per il criterio del silenzio-assenso.
Se la domanda è respinta
Nell'ipotesi di reiezione della domanda viene indicata anche la relativa causale. Dal prossimo 27 febbraio, inoltre, sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di rigetto. L'ipotesi di domanda respinta, spiega l'Inps, si verifica quando, a seguito d'istruttoria e dei controlli, la domanda risulta priva di alcuni requisiti necessari al riconoscimento dell'Adi. In questi casi (di reiezione della domanda), il richiedente può presentare motivata istanza di riesame alla sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell'esito, oppure può presentare ricorso giudiziario.
Documenti: Messaggio Inps 684/2024