Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Un pensionato Inps può essere amministratore a titolo gratuito in una Srl? L'Inps può rivendicare ulteriori oneri a carico o compromettere la pensione in essere? Claudio 

In linea generale non vige alcun divieto di svolgere attività di amministratore di una Srl a ti­tolo gratuito.  In un caso come quello prospettato deve ritenersi che l'amministratore sia tenuto a iscriver­si alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995, sebbene egli non percepisca alcun compenso per l'attivi­tà prestata. Tuttavia, costui non deve versare alcun contributo a tale gestione, sino a che tale attività venga resa a titolo non oneroso. Inoltre, in assenza di un compenso lo svolgimento di tale attività non produce riflessi sul trattamento pensionistico che l'amministratore già percepisce.

L'obbligo di contribuzione alla gestione separata Inps sorgerà nel momento in cui l'attività di amministratore dovesse cessare di essere svolta a titolo gratuito, nel qual caso si dovrà tenere conto della contemporanea iscrizione del soggetto a un'altra forma pensionistica, ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare al compenso percepito.

Infatti, i contributi dovuti dovranno essere determinati applicando l'aliquota specificatamente prevista per colo­ro che risultino titolari di pensione o siano assicurati con altre forme pensionistiche obbligatorie.


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A luglio di quest'anno avrò 57 anni e 3 mesi di età e 36 anni e sette mesi di contributi. Vorrei aderire all'opzione donna per il pensionamento. La domanda di pensione va fatta al momento della maturazione dei requisiti o posso aspettare per il 31 dicembre 2014 per poi accedere alla pensione dal 1° gennaio 2016? Carla

Pur potendo attendere si consiglia di fare domanda di pensione una volta raggiunti i requisiti. Fra l'altro, l'Inps, con circolare 35/2012, ha precisato che la decorrenza della pensio­ne deve collocarsi entro il 31 dicembre 2015. In particolare, è stato specificato che le lavoratrici che in via sperimentale possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n, 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di cal­colo del sistema contributivo, si vedono attribuire questa chance a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 di­cembre 2015. Per quanto riguarda il calcolo, esso sarà fatto con il sistema contributivo, sicuramente meno vantaggio­so rispetto al retributivo.


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Sono nato il 3 ottobre 1956 e ho iniziato a lavorare nell'ottobre 1976. Gradirei sapere qual è, per me, la prima data utile per ricevere la pensione con penalizzazione (riduzione dell'assegno). Francesco 

Il lettore non riuscirà a perfezionare il diritto alla pensione anticipata entro il 2015, motivo per cui dovrà sottostare ai futuri adeguamenti legati alla speranza di vita (quelli del triennio 2016/2018 nonché del biennio 2019/2020). Secondo le stime, l'accesso avverrà al compimento di 43 anni e due mesi di contributi, che si verificherà- sulla base dei dati forniti- entro novembre 2019, con un'età anagrafica di 63 anni. La pensione non subirà alcuna penalizzazione, andando in pensione con un'età superiore a 62 anni.


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Ho iniziato a lavorare dal 01/04/1975 e sono stata licenziata il 18/12/2008, con la procedura della legge 23 luglio 1991 nr. 223 artt. 4 24. Sono stata iscritta nelle liste della mobilità che ho percepito per 3 anni dal 25/04/2009 (mancato preavviso) e in mobilità in deroga da aprile 14/04/2012 fino dicembre dell'anno stesso. Non sono riuscita a trovare un lavoro dal giorno del licenziamento ad oggi. Sono in possesso dei requisiti rientrare nella lista dei salvaguardati? Antonina

La risposta è negativa. L'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. Nel caso di specie il diritto a pensione non viene perfezionato nei termini indicati dal predetto articolo e dunque non è possibile accedere alla salvaguardia.

Disoccupato dal 31/12/2010 ho inoltrato domanda di pensione che risulta giacente in attesa del terzo decreto di salvaguardia. Avevo inoltrato la domanda tramite il dipartimento del lavoro di milano in base al primo decreto perché cessato ai sensi dell'art. 411 cpc e la domanda fu respinta perché avevo lavorato con contratto a termine per 17 settimane appunto fino al 31/12/2012. Dovrò inoltrare nuovamente la domanda corredata di tutta la documentazione al dtl? Piero

Si ritiene che sia utile presentare nuovamente l'istanza alla DTL competente secondo quanto stabilito dal recente decreto.

Sono nato il 15 aprile del 1953.Sono un ex INPDAP. Alla data del 20.05.2013 ho maturato contributi per 35 anni 4 mesi e 15 giorni. Pur avendo chiesto all'INPS non riesco ad avere risposta al mio quesito. La mia mobilità è cessata il 8 gennaio del 2010. Successivamente avendo a tale data 34 anni 7 mesi e 15 gg. di contributi versati ho fatto domanda di contribuzione volontaria per raggiungere i 35 anni di contributi. La domanda è stata autorizzata nel 2012 con decorrenza dal 9 maggio 2011. Purtroppo avendo la legge 22 dicembre 2011 n. 214 previsto la salvaguardia per coloro che avevano la domanda autorizzata (antecedente al 4 dicembre 2011) mi sono sentito sicuro e non non ho versato alcunché, salvo cominciare a versare nel 2012 ma per il 2012. A luglio2012 hanno cambiato la norma aggiungendo "almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011. Ora la domanda la legge 214 originariamente parla solo di autorizzazione alla contribuzione volontaria, solo successivamente per diminuire il numero degli aventi diritto hanno inserito dei paletti quale il contributo accreditato od accreditabile ed quindi sono fuori. Ma è giusta questa interpretazione quando la legge originariamente non prevedeva il paletto del contributo versato. Paolo

Il lettore ha ragione. La condizione della presenza di almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011 è stata effettivamente apposta "occultamente" con il Decreto Ministeriale del 1° giugno 2012 ed è rimasta immutata anche nei successivi 2 decreti attuativi. 


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Sono nata il 10 settembre 1955. Ho iniziato a lavorare nel 1970; dal 2003 al 2005 sono stata messa in mobilità, e dal 2007 verso i contributi volontari. A fine giugno 2013 (con pagamento a settembre 2013) raggiungo 40 anni di contributi. Volevo sapere se, e quando, posso fare la domanda di pensione, se rientro nei salvaguardati esodati dalla legge Fornero e, eventualmente, quando mi daranno la pensione. Preciso che ho già versato circa 30mila euro. Cassandra da Monza

Il Dm 8 ottobre 2012 ha aumentato il contingente dei salvaguardati autorizzati alla prosecuzione volonta­ria: agli iniziali 10.250 soggetti ne sono stati aggiunti altri 7.400. La salvaguardia si applica nei confronti dei lavoratori au­torizzati prima del 4 dicembre 2011, non rioccupati dopo l'autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile entro il 6 dicembre 2011, e de­correnza della pensione entro il 6 gennaio 2015. Nei con­fronti di questi lavoratori continua a trovare applicazio­ne la finestra mobile di 12 mesi oltre l'ulteriore differi­mento di due mesi previsti dal Dl 138/2011. Per tale fattis­pecie non trova applicazione l'adeguamento legato alla speranza di vita, come precisato dall'Inps con il messag­gio 20600 del 13 dicembre 2012. L'accesso al pensionamento della lettrice, sulla base dei dati forniti, avverrà a settembre 2014, fermo restando che i contributi potranno essere interrotti una volta rag­giunti i 40 anni di contributi. L'Inps ha stabilito che il criterio ordinatorio del monitoraggio della disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro (messaggio 4678/2013).


 

Sono stato posto in mobilità ai sensi della legge 223/91 con procedura attivata con accordo sindacale del 20 aprile 2010 riduzione del personale. A seguito di ciò sono stato licenziato nel giugno 2010. La mia mobilità iniziata a settembre 2010 a causa dei tre mesi di mancato preavviso , avrà termine a settembre 2013. Maturerò 40 anni nell' agosto 2013; sono nato IL 24 febbraio 1956. Ho ricevuto la prima lettera di possibile beneficiario della salvaguardia il 30 luglio 2012, e poi in data 01 febbraio 2013 la seconda lettera con oggetto diritto a pensione da mobilità, in cui mi si diceva che dai loro archivi rientro nella categoria beneficiario della salvaguardia in quanto collocato in mobilità sulla base di accordi sindacali antecedenti il 4 dicembre 2011, cessato dall'attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011 e che perfeziono i requisiti per il pensionamento secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione della mobilità. Provvederemo successivamente ad informarla in merito alla decorrenza ecc ecc. Mi ritenevo abbastanza tranquillo, fino a quando in questi giorni leggo articoli che parlano che i requisiti debbano permanere anche durante il periodo della finestra mobile (novembre 2014) la mia mobilità termina in settembre 2013 e quindi come devo interpretare questi articoli ?, la mia salvaguardia è persa?. Vi chiedo inoltre sulla possibilità che ho letto in un articolo di chiedere la proroga della mobilita' sino all'apertura della finestra mobile Stefano

Nel messaggio Inps 6645/2013 si specifica che la permanenza dei requisiti durante l'intero periodo della "finestra mobile" si riferisce alla condizione della mancanza di rioccupazione (richiesta solo per i lavoratori "cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo" e per i lavoratori autorizzati ai volontari dai primi due decreti di salvaguardia); è tale condizione che deve permanere sino alla decorrenza della prestazione pensionistica. Si ritiene pertanto che la disposizione in esame non interessi il lettore. Questi, pertanto, avendo raggiunto i requisiti utili per la pensione entro la fine dell'indennità di mobilità, nonché la lettera inps di conferma di salvaguardia, accederà alla prestazione pensionistica al termine della finestra mobile. Quanto al secondo quesito si è già ampiamente discusso in questo articolo a cui si rimanda.


 Sono un portiere di condominio di 52 annidi età, con 36 anni di contributi. Il datore di lavoro mi vuole cambiare il contratto, da full a part time: cosa mi cambia a livello di pensione, alla luce della riforma Fornero? Franco

Il lettore raggiungerà il diritto a pensione anticipata tra sette anni circa.  Avendo 36 anni di contributi, dovrebbe rientrare in un sistema di calcolo retributivo fino al 2011 e contributi­vo per i periodi successivi. La modifica del rapporto di lavoro comporterà un minore versamento di contributi e una contestuale riduzione della quota contributiva (quota C) abbassando l'importo della rendita pensioni­stica che, a legislazione invariata, subirà il taglio legato all'età dell'interessato, avendo meno di 62 anni all'atto della cessazione. I periodi lavorati part time sono consi­derati al pari di quelli lavorati a tempo pieno ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione.


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