Restyling alle condizioni per accedere al buono per il pagamento delle rette degli asili nido, pubblici e privati. Cambiano le condizioni per accedere al bonus: non è più richiesta la presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni ma per avere diritto all'importo maggiorato occorre che il figlio sia nato dopo il 31 dicembre 2023. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 60/2025 in cui riepiloga le caratteristiche della misura dopo le modifiche apportate dalla Finanziaria 2025.
Buono nido
Come noto il buono è corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private ovvero previa presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta – sulla base di idonea documentazione – che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
L’entità del rimborso, di base, è pari ad un contributo legato all’Isee del nucleo familiare, con importo varia a seconda della soglia dell’attestazione annua. Sino allo scorso anno gli importi erano i seguenti:
- 3.000 euro annui con ISEE fino a 25.000 euro, pari a 272,70 euro al mese (per 11 mensilità);
- 2.500 euro annui con ISEE fino a 40.000 euro, pari a 227,20 euro mensili;
- 1.500 euro annui con ISEE oltre i 40.000 euro, pari a 136,30 euro al mese.
Ai bambini nati dal 1° gennaio 2024 nel cui nucleo familiare era presente un altro minore di 10 anni e con ISEE sino al 40.000€ era prevista una maggiorazione tale da raggiungere la misura di 3.600€ annui (cioè 327,3€ al mese).
Le novità nel 2025
L’articolo 1, co. 210 della legge n. 207/2024 ha abolito la necessità della presenza nel nucleo familiare di un altro bimbo di età inferiore a 10 anni ma ha lasciato la condizione secondo cui, per avere diritto alla predetta maggiorazione, il bimbo deve essere nato dopo il 31 dicembre 2023.
Nel 2025, pertanto, l’entità del rimborso dipende dalla data di nascita del bambino con una evidente disparità tra i due casi. In particolare se la nascita è avvenuta entro il 31 dicembre 2023 spettano:
- 3.000 euro annui con ISEE fino a 25.000 euro, pari a 272,70 euro al mese (per 11 mensilità);
- 2.500 euro annui con ISEE fino a 40.000 euro, pari a 227,20 euro mensili;
- 1.500 euro annui con ISEE oltre i 40.000 euro, pari a 136,30 euro al mese.
Se la nascita è avvenuta dal 1° gennaio 2024 spettano:
- 600 euro annui con ISEE fino a 40.000 euro, pari a 327,30 euro al mese (per 11 mensilità);
- 500 euro annui con ISEE oltre i 40.000 euro, pari a 136,30 euro al mese.

Neutralizzazione dell’assegno unico
La seconda novità introdotta dalla legge di bilancio è la neutralizzazione dell’assegno unico ai fini dell’attribuzione del buono nido. In sostanza l’ISEE viene ora computato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico.
L’Inps spiega che ai fini della neutralizzazione è necessario tenere conto del parametro della scala di equivalenza utilizzato per il calcolo dell’ISEE. Ad esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza pari a 2,5 e un importo dell’AUU erogato di 1.500 euro, l’importo da decurtare dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500: 2,5). Quindi, con un ISEE pari 40.400 euro, l’indicatore ai fini del contributo è pari a 39.800 euro (40.400 – 600).
Documenti: Circolare Inps 60/2025