Bonus assunzioni, le domande all'Inps entro il 12 aprile

Martedì, 01 Aprile 2014
L'Inps fornisce le istruzioni per richiedere gli incentivi sostitutivi della piccola mobilità ai datori. 

L'Inps ha definito con la circolare 32/2014 le disposizioni operative per inviare le istanze per i datori di lavoro che intendono richiedere il bonus contributivo di 190 euro al mese introdotto nel 2013 con il DM 264 del 19 aprile 2013 per compensare la mancata proroga della possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende fino a 15 dipendenti (cosiddetta piccola mobilità).

Nel documento l'Inps specifica che le domande dovranno essere inviate entro il 12 aprile. 

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti da aziede che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo legato a riduzione, trasformazione e cessazione di attività o di lavoro.

Ammessi anche i lavoratori che avevano cessato il rapporto con risoluzione consensuale in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 7 comma 7 della legge 604 1996.

L'incentivo economico spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale anche se a scopo di somministrazione ed è pari a 190 euro mensili. Il datore può ottenere il bonus anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro avviato nel 2013 e già agevolabile secondo il dm 264; e in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità.

La circolare 32/2014 ricorda che il datore di lavoro deve aver comunque garantito al lavoratore agevolato interventi di formazione professionali sul posto di lavoro, formazione che dovrà essere dimostrata in caso di avviamento della verifica da parte dell'organo ispettivo.

Per fruire del beneficio il datore inoltre deve essere in regola con il pagamento dei contributi, rispettare gli obblighi di sicurezza sul lavoro e quelli previsti dai contratti nazionali regionali ed aziendali, ove sottoscritti. Deve rispettare i criteri della riforma Fornero ed è soggetto alla regola de minimis. Infine l'agevolazione non spetta qualora il datore di lavoro sia un'impresa in difficoltà.

L'agevolazione ha una durata pari a 12 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato e di 6 mesi in caso di rapporto a termine. Qualora quest'ultimo sia di durata inferiore a 6 mesi, il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte e commisurate al contratto.

Se si proroga o si trasforma a tempo indeterminato un rapporto precedentemente agevolato, l'incentivo spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di 6 e 12 mesi.  Qualora invece contratto agevolato sia sottoscritto in forma part time il beneficio è proporzionalmente ridotto.

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