Chi va al lavoro in bici e si infortuna ha sempre diritto all'indennizzo Inail

Vittorio Spinelli Domenica, 30 Settembre 2018
La Corte di Cassazione chiarisce i contorni dell'infortunio in itinere  anche alla luce dell'intervento legislativo del 2015. L'utilizzo della bici come mezzo privato va considerato sempre necessitato.
Il lavoratore che si infortuna in bici per andare al lavoro ha diritto al risarcimento dell'Inail. Perché l'uso della bici è da ritenersi sempre necessitato, equiparato cioè a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi anche grazie all'intervento del Dlgs 221/2015 che incentiva la mobilità sostenibile.

Lo ha stabilito la sentenza numero 21516/2018 depositata dalla Corte di Cassazione nella quale i giudici erano stati chiamati a valutare il ricorso di un lavoratore contro la decisione dell'Inail che gli aveva negato il riconoscimento dell'indennizzo per una menomazione dell'8% sofferta in seguito all'infortunio capitatogli nel corso del tragitto casa-lavoro percorso in bicicletta.
La difesa del lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione dopo che la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'uso della bici, quale mezzo privato, non fosse «necessitato», uno dei requisiti essenziali affinchè secondo il Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sia possibile il riconoscimento della tutela Inail, in caso di utilizzo di mezzi privati.

L'Infortunio in itinere
Come noto il legislatore con l'art.12 del Dlgs 38/2000 ha esteso la tutela assicurativa gestita dall'INAIL all'infortunio che accada al lavoratore lungo il percorso che collega l'abitazione al lavoro e viceversa. La disposizione da ultimo richiamata ha ampliato la tutela a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa a luogo di lavoro, escludendo, rispetto al passato, qualsiasi rilevanza all'entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto. L'infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, nel normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Sono ricompresi nella categoria degli infortuni in itinere anche gli incidenti che hanno avuto luogo nei casi in cui il lavoratore, per viaggiare, fa uso di un mezzo di trasporto privato, purchè tale uso sia necessitato.

L'accertamento dell'uso necessitato
Sulla scorta della interpretazione giurisprudenziale in materia (anche precedente l'entrata in vigore della disciplina sopra citata) la Corte di Cassazione ribadisce che il requisito della necessità non deve essere tuttavia inteso in senso assoluto, essendo sufficiente una necessità relativa (ossia emergente attraverso i molteplici fattori non definibili in astratto che condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico). In base a questo ragionamento è necessitato, quindi, anche l'uso determinato da ragioni d'impedimento per la percorrenza a piedi del tragitto casa-lavoro e viceversa come, ad esempio, quelle in cui la deambulazione sia motivo di pena e di eccesso di fatica (come nel caso del lavoratore interessato alla causa), oltre che di rischio per l'integrità psicofisica, alla luce dei principi di tutela della dignità della persona (ex art. 2 della carta costituzionale). Peraltro, aggiunge ancora la Cassazione, l'uso della bici per il tragitto casa-lavoro e viceversa può essere consentito anche «secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, e per tutelare l'esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività svolta».

I nuovi canoni ermeneutici
Sull'accertamento dello stato di necessità circa l'utilizzo della bici come mezzo per recarsi al lavoro vale la pena ricordare anche quanto stabilito recentemente dal Dlgs 221/2015 con cui è stata incentivata la mobilità sostenibile. I commi 4 e 5 dell'art. 5 del citato Dlgs hanno, infatti, integrato la materia dell'infortunio in itinere (di cui agli artt. 2, terzo comma e 210 quinto comma del T.U. 1124/65) chiarendo che: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

In sostanza, attraverso la nuova disciplina, ai fini dell'infortunio in itinere, l'uso del velocipede (ovvero, secondo il codice della strada, del veicolo, con due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali anche se a pedalata assistita), deve ritenersi sempre assicurato, come lo è, per la stessa normativa, l'andare al lavoro a piedi o con utilizzo del mezzo pubblico. L'intervento legislativo in questione ha, quindi, di fatto semplificato l'indagine per gli interpreti facendo venire meno l'accertamento della necessità nell'uso della bicicletta quale mezzo per recarsi al lavoro. I giudici ricordano che "certamente si tratta di una normativa entrata in vigore in epoca successiva al fatto in questione, e tuttavia, proprio perché espressione di istanze sociali largamente presenti da tempo nella comunità, essa non può non essere utilizzata dal giudice in chiave interpretativa al fine di chiarire anche il precetto elastico in vigore precedentemente". Per tali ragioni i giudici hanno sconfessato la sentenza della Corte d'Appello ed accolto il ricorso della difesa del lavoratore.



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