La modifica risolve un contrasto relativo alla nuova formulazione dell'articolo 4, comma 3-bis della legge 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio dei disabili. La versione attualmente vigente prevede la computabilità dei lavoratori già assunti solo se in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore ad almeno il 60%. Con la modifica proposta dal Governo si amplia leggermente questo limite consentendo ai datori di lavoro di contabilizzare anche gli invalidi, già assunti, con una riduzione della capacità lavorativa pari al 60%. Resta confermata la computabilità dei lavoratori con minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra o con disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.
Le Quote di Riserva. La quota di riserva, come noto, chiede ai datori di lavoro pubblici e privati di medie dimensione di tenere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità nella misura: a) pari al sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti; b) di due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) o di un solo lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Questo adempimento, per effetto del decreto legislativo 151/2015, deve essere assolto dai datori mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione. Ciò non toglie che il datore di lavoro possa, comunque, nel medesimo termine, richiedere l’avviamento numerico indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti. Viceversa, decorso il termine dei 60 giorni, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A tal fine, preliminarmente individua con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti.
Si ricorda, sempre per effetto del decreto legislativo 151/2016, che per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo, sino al 31 dicembre 2016, scatta solo in caso di nuove assunzioni mentre dal prossimo 1° gennaio dovrà essere rispettato anche in assenza di nuove assunzioni, per il solo fatto di superare la soglia dimensionale prevista.
Tra le altre modifiche approvate ieri dal Governo c'è la previsione di legare l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge. Più precisamente, il datore di lavoro, in base alla novella, sarà tenuto a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, la quale è pari a 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato in luogo della sanzione di 62,77 euro al giorno attualmente prevista. Dunque la sanzione sarà più salata. Si chiarisce, inoltre, che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo dell'azienda è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti. Infine si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative per violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo dovranno essere adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.