Dallo scorso 21 marzo i datori di lavoro dovranno solo prestare attenzione alla circostanza che il numero massimo dei contratti a termine rispettino il tetto massimo del 20 per cento del organico complessivo dei dipendenti impiegati in azienda. Le imprese pertanto dovranno verificare di non aver ancora superato in quel determinato momento la soglia massima del 20 per cento dell'organico complessivo prima di procedere alla stipula di un nuovo contratto a termine.
Restano comunque esclusi dal tetto le imprese che occupano fino 5 dipendenti le quali potranno sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Inoltre vengono mantenute le specifiche esclusioni di legge contenute dell'articolo 10 del D Lgs 368/2001 in favore di talune particolari situazioni meritevoli di una diversa regolamentazione. Si tratta in pratica dei contratti conclusi per l'avvio di attività di startup nei periodi indicati dai contratti nazionali, i contratti stagionali, i contratti stipulati per specifici spettacoli o programmi radiofonici e televisivi e contratti stipulati con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Tra le varie problematiche che stanno riscontrando gli operatori del settore c'è quella relativa alla definizione della soglia dell' organico complessivo. La formulazione del termine non è del tutto chiara e può generare dubbi interpretativi. Secondo l'ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma la base di calcolo del 20 per cento deve essere riferita esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sintonia del resto con quanto prevedono i contratti nazionali di settore e come stabilito anche da diverse sentenze della giurisprudenza.
Il decreto legge fa salvi gli eventuali limiti diversi previsti nei contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi in base al Dlgs 368/2001 e concede la possibilità di innalzare questo limite attraverso accordi sindacali.