Le istruzioni si riferiscono alla fruizione dello sgravio contributivo di cui al Dm numero 2 del 27.9.2017 con il quale sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Si tratta in particolare delle imprese soggette a Cigs, nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% al fine di evitare licenziamenti. La misura, in vigore dall'anno 2014, per il 2017 interessa le imprese: a) con contratto di solidarietà stipulato al 30 novembre 2017; b) con contratto di solidarietà in corso nell'anno 2016.
Il citato intervento normativo ha semplificato e irrobustito gli sgravi rispetto al passato. Le aziende, ai fini dell’ammissione allo sgravio, non hanno, infatti, più l’obbligo di individuare, nel contratto di solidarietà, strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro. Altra rilevante novità, rispetto alla disciplina precedente, riguarda l’indicazione, nell’istanza presentata da ciascuna impresa, dell’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio.
Lo misura dello sgravio
Lo sgravio spetta per l'intera durata del contratto di solidarietà e vale il 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro di misura superiore al 20%. In ogni caso, lo sgravio può essere fruito al massimo per 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva interessata dallo stesso accordo di solidarietà. L'Inps spiega che per ora sono ammesse alla fruizione 132 aziende delle 188 aventi diritto (l'elenco è allegato alla circolare), vale a dire le imprese i cui periodi di Cigs per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 dicembre 2017. Le altre aziende (non indicate nell'elenco Inps) saranno autorizzate a effettuare i conguagli con successive circolari.
Riguardo all'effettiva misura dello sgravio che è possibile conguagliare, l'Inps precisa che l'importo comunicato alle imprese interessate è la misura «massima» dell'agevolazione fruibile, fermo restando che possono essere conguagliate solo e soltanto le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle retribuzioni dei lavoratori che, mese per mese, hanno avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20% (nel mese in cui non c'è stata questa riduzione, lo sgravio non spetta).
Le operazioni di conguaglio dovranno avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, cioè entro il 17 dicembre 2018 (il 16 è domenica) tramite il flusso Uniemens inserendo nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017”; e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.
Documenti: Circolare Inps 98/2018