La misura dell'incentivo
L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di de minimis. Le assunzioni devono essere effettuate nel corso del 2019.
Il beneficio non è circoscritto a determinati profili o mansioni, a parte l'esclusione del lavoro domestico. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche: le assunzioni con contratti a tempo parziale (purché indeterminato),con proporzionale riduzione dell'importo dello sgravio; i casi di trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (fermo restando il possesso dei predetti requisiti soggettivi alla data della trasformazione). Qualora un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito l'esonero contributivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, nel 2019, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a questi ultimi per il periodo residuo.
Cause di decadenza
Nel caso di licenziamento (individuale o collettivo) nell'unità produttiva nella quale si procede all'assunzione di personale con le medesime caratteristiche nonché nelle ipotesi di cui all'art. 24, comma 4, del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 il datore di lavoro viene escluso dal beneficio o decade dalla fruizione dello stesso. In particolare, in base all'articolo 24, co. 4 e ss. del Dl 83/2012, il beneficio decade: se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l'applicazione dell'incentivo; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell'incentivo; se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.