La questione
Il dlgs 151/201 recante norme in materia di maternità e paternità, prevedeva all'art. 42, comma 5, la facoltà per il genitore di figlio portatore di handicap grave di fruire di un congedo entro il limite di due anni. La norma anzidetta è stata da ultimo riscritta ed ampliata con le modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119. Secondo l'Inps, tale congedo poteva essere fruito dal genitore però solo una volta nell'arco della vita lavorativa, anche se i figli nelle medesime condizioni di handicap grave fossero due.
Già le Corti di merito avevano dato ragione alla domanda di una lavoratrice riconoscendole il diritto a fruire del congedo ex art. 42 entro il limite di due anni per ciascuno dei figli minori portatori di handicap grave. A fondamento della domanda la Corte territoriale affermava che il diritto al congedo biennale ai sensi dell'art.4, comma 2 della legge 53/2000 potesse essere attribuito più volte in capo allo stesso lavoratore nell'ipotesi in cui vi fossero più soggetti in relazione ai quali il beneficio potesse essere richiesto; essendo il diritto attribuito a ciascuno dei figli minori affetto da handicap grave; mentre l'espressione riferita alla «durata complessiva di due anni» consente di sommare i periodi di congedo goduti alternativamente da entrambi i genitori, ma non i congedi relativi ad altri figli in situazione di handicap grave. Avverso detta sentenza insisteva l'Inps con ricorso per Cassazione, atteso che le affermazioni della Corte di merito erano in contrasto con la formulazione letterale delle norme citate dalle quali si evinceva che il diritto al congedo biennale può essere fruito una sola volta, in maniera continuativa o frazionata, nell'arco della vita lavorativa.
La decisione della Corte di Cassazione
Per la suprema Corte la tesi dell'Inps è da ritenersi infondata. L'art. 42, 5 comma del Dlgs151/2001 riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i genitori sostenendo che lo stesso non possa superare «la durata complessiva di due anni». L'art.4, comma 2 della legge 53/2000 parla allo stesso scopo di un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni». L'art.2 del dm 278/2000 prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione «può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.»
Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno; non è quindi condivisibile che esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, nell'ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave. Le stesse norme, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni, in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori, si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.
Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente, la stessa legge grazie all'art. 4 del decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 che ha modificato l'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5bis del seguente tenore : «Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa...» Tale esplicitazione normativa, introdotta dal decreto 119/2011, deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente (come risulta anche dalle indicazioni fornite dalla Circolare Inpdap 10 gennaio 2002, n. 2 e dalla Circolare Inpdap del 12 marzo 2004 n. 31). Le considerazioni sin qui svolte hanno imposto quindi il rigetto del ricorso promosso dall'Inps avverso la sentenza impugnata.