I periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico riconosciuto dal dl n. 63/2023 per fronteggiare gli eventi alluvionali della scorsa primavera nella regione Emilia Romagna non incidono ai fini della concessione della disoccupazione agricola. Infatti tali periodi sono equiparati, nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati, a periodi normalmente lavorati e, pertanto, possono essere posti a fondamento sia del diritto che della misura della disoccupazione agricola per l’annualità 2023. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 22/2024.
Ammortizzatore sociale unico
La misura è stata introdotta dall’articolo 7 del dl n. 63/2023 convertito con legge n. 100/2023 che ha previsto, tra l’altro, un’indennità economica ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi a lavoro a seguito dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna a maggio 2023.
Con specifico riguardo al settore agricoltura l’indennità è stata riconosciuta sia ai lavoratori subordinati agricoli che al 1° maggio 2023 erano residenti o domiciliati in uno dei comuni colpiti dall’alluvione e che erano impossibilitati a recarsi a lavoro al di fuori del comune stesso (in tal caso l’indennità copriva un massimo di 15 giornate) sia i lavoratori che alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, erano impossibilitati a prestare l’attività lavorativa in uno dei comuni colpiti dall’alluvione (in tal caso l’indennità copriva le giornate di sospensione dell’attività lavorativa entro un massimo di 90 giornate).
L’ammortizzatore unico è lavoro effettivo
I chiarimenti riguardano sia gli operai a tempo determinato che a tempo indeterminato, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi per l’anno 2023. Nei loro confronti, spiega l’Inps, il trattamento di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023 (le cui domande, come noto, vanno prodotte tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2024) è calcolato equiparando a periodo di lavoro effettivo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico. Ciò in forza dell'articolo 7, co. 5 del dl n. 63/2023 secondo cui il trattamento in parola è equiparato «a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola».
Utile ai fini del diritto e della misura
L’equiparazione, spiega l’Inps, vale sia per l'accertamento del requisito contributivo per la fruizione della disoccupazione agricola (cioè 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall'anno di riferimento dell'indennità e da quello precedente) sia per la determinazione della misura.
A tal riguardo alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico sopra citati. Il predetto meccanismo opera finché la somma delle giornate di lavoro effettivo e ammortizzatore sociale non superi le 183 giornate. Oltre questo limite, infatti, il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola splafonerebbe il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento al 2023 non garantendo alcuna ulteriore estensione del periodo indennizzabile a titolo di disoccupazione agricola.
L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2023 è pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale
Documenti: Circolare Inps 22/2024