Disoccupazione, I giornalisti fanno salve le vecchie regole sino a fine 2023

Venerdì, 29 Luglio 2022
Domande all’Inps dal 1° luglio 2022 con salvaguardia della previgente disciplina. Dal 1° gennaio 2024 si applicherà la Naspi. I chiarimenti in un documento dell’ente previdenziale.

Sarà l’Inps a gestire dal 1° luglio 2022 la disoccupazione per i giornalisti. Con un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2023 durante il quale resta confermata la disciplina speciale Inpgi in vigore sino al 30 giugno 2022. Dal 1° gennaio 2024, invece, anche i giornalisti avranno diritto alla Naspi, cioè al trattamento di disoccupazione previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’Inps.

A spiegarlo è lo stesso istituto di previdenza nella Circolare n. 91/2022 illustrando gli effetti dell’assorbimento della gestione sostitutiva Inpgi nell’Inps dal 1° luglio 2022 ad opera della legge di bilancio 2022.

Domande all’Inps

Dal 1° luglio 2022 i giornalisti aventi diritto alla prestazione devono presentare domanda all’INPS (e non più all’INPGI) in via telematica accedendo al sito web dell’Istituto con Spid, Cie o Cns. La domanda, come previsto sinora, va presentata entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso.

Se la domanda viene inoltrata oltre il 60° giorno, l'indennità decorre dal giorno successivo a quello di inoltro della domanda, fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile a cui si ha diritto. In sostanza, il periodo compreso tra il primo giorno di disoccupazione e la data della domanda, andrà perduto.

Periodo Transitorio

Sino al 31 dicembre 2023 resta confermata la disciplina speciale prevista dall’Inpgi (artt. 22-23 del Regolamento Previdenziale Inpgi). Cioè il trattamento di disoccupazione spetta al giornalista che abbia cessato involontariamente il rapporto di lavoro (non rileva, ad esempio, una domanda di dimissioni o la risoluzione consensuale) in presenza di almeno un biennio di iscrizione all’Inpgi.

Se nel biennio anteriore alla cessazione l’assicurato può fare valere almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione il trattamento di disoccupazione è pari al numero di giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione (cd. trattamento «ridotto»). Se possiede almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio in parola il trattamento spetta sino ad un massimo di 360 giorni più ulteriori 360 giorni di trattamento «straordinario» (non coperto però da contribuzione figurativa) se al termine del trattamento ordinario permane lo stato di disoccupazione.  

Importo

Per i rapporti di lavoro cessati a decorrere dal 21 febbraio 2017, l'indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati entro il limite del massimale della retribuzione del redattore ordinario. In ogni caso per il 2022, l’importo della disoccupazione non può superare i 1.745,30 euro (56,30 euro al giorno). A decorrere dal 181° giorno, l'indennità giornaliera di disoccupazione è progressivamente ridotta del 5% ogni 30 giorni, fino ad una riduzione massima del 50% che si raggiunge, quindi, dal 451° giorno di fruizione fino al 720° giorno.

Incumulabilità

Restano pure confermate le regole Inpgi in materia di sospensione della prestazione per rioccupazione, cumulabilità con redditi da lavoro autonomo e regime delle incompatibilità e incumulabilità. A tale riguardo l’Inps spiega che la prestazione non è compatibile con prestazioni pensionistiche dirette erogate da una o più forma di previdenza obbligatorie, ape sociale, Naspi, Dis-coll, Alas e l’Iscro nonché con malattia e maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario, queste vengono sospese per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinate per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.

La documentazione

L’Inps conferma, inoltre, che al momento della domanda il giornalista deve continuare ad allegare la stessa documentazione prodotta in passato all’Inpgi. In particolare occorre:

  1. documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello «DIS 2» - certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
  2. ultime buste paga;
  3. copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  4. compilazione modello «DIS 3» mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
  5. dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
  6. modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.

Si presti attenzione al fatto che il modello «DIS 3» continua a dover essere inoltrato inderogabilmente entro il 3° mese successivo alla mensilità indennizzabile, in caso contrario il giornalista perde il diritto a ricevere tale mensilità.

Naspi dal 2024

Con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria che avranno luogo dal 1° gennaio 2024 in poi i giornalisti avranno diritto alla Naspi. Per cui il diritto alla prestazione sorgerà con almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio anteriore alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Documenti: Circolare Inps 91/2022

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