Disoccupazione, Requisiti semplificati dal 1° gennaio 2022

Valerio Damiani Martedì, 30 Novembre 2021
Lo prevede un passaggio della legge di bilancio. Per avere diritto alla Naspi non sarà più richiesto il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo. La riduzione del 3%, inoltre, scatterà dal 151° giorno e non più dal 91°.

Semplificati i requisiti per l'accesso alla Naspi. Con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022 non sarà più richiesto il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo e la riduzione del trattamento (3% al mese) scatterà dal primo giorno del sesto mese (anziché dal 1° giorno del quarto mese) di fruizione. Lo stabilisce il disegno di legge di bilancio che modifica in modo profondo anche la disciplina dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori iscritti alla gestione separata (cd. dis-coll).

Stop alle 30 giornate di lavoro effettivo

Attualmente la Naspi è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l'occupazione e che presentino congiuntamente questi requisiti: a) siano in stato di disoccupazione; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi; c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 il ddl di bilancio cancella definitivamente il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.

Spostata la riduzione

Attualmente è previsto che l'importo della Naspi si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione (sino a fine anno, tuttavia, il meccanismo è stato sospeso dalla normativa anticovid). Il disegno di legge di bilancio dispone che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la Naspi si riduca del 3% ogni mese dal sesto mese di fruizione (quindi dal 151° giorno di godimento anziché dal 91° giorno). Se il beneficiario ha compiuto i 55 anni alla data di presentazione della domanda di Naspi la riduzione scatterà invece dal 1° giorno dell'ottavo mese di fruizione (cioè dal 211° giorno). Resta confermata la durata del trattamento pari alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio anteriore la perdita involontaria dell'occupazione (quindi per un massimo di 24 mesi).

Naspi in agricoltura

Dal 1° gennaio 2022 saranno destinatari della Naspi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi (di cui alla legge n. 240/1984) che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o dei loro soci. Insieme alla Naspi è estesa a cooperative e loro consorzi l'obbligo di pagamento della relativa contribuzione.

Dis-Coll

Il disegno di legge di bilancio ridisegna profondamente anche la disoccupazione per i collaboratori iscritti alla gestione separata dell'INPS. Attualmente è previsto che l'importo della Dis-Coll si riduca del 3% ogni mese dal quarto mese di fruizione e che la durata della stessa sia pari alla metà della durata del contratto di collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell'anno civile antecedente la cessazione del rapporto di collaborazione e il giorno di cessazione dal lavoro entro un massimo di sei mesi.

Il provvedimento stabilisce che, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la riduzione scatti dal sesto mese di fruizione raddoppiando la durata. Si prevede, infatti, che che l'indennità sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente la cessazione del lavoro e fino alla cessazione, senza considerare eventuali periodi contributivi già considerati per l'erogazione della prestazione in precedenza, comunque per la durata massima di 12 mesi. Inoltre ai titolari della prestazione viene riconosciuta la copertura figurativa utile ai fini pensionistici per l'intero periodo di godimento entro 1,4 volte il massimo mensile della prestazione.

Contributi più cari

Infine con riferimento a collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, nonché di amministratori e sindaci aventi tutti diritto alla Dis-Coll, il disegno di legge di bilancio aumenta dal 1° gennaio 2022 l'aliquota contributiva dall'attuale 0,51% all'1,41% uguagliando quella dovuta per la Naspi.

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