La questione riguardava una lavoratrice dipendente che durante il periodo di fruizione dei permessi mensili di cui all'articolo 33, co. 3 della legge 104/1992 per accudire la madre disabile era uscita di casa per svolgere attività personali; e ciò era avvenuto, peraltro, anche nel giorno in cui la lavoratrice era stata sottoposta ad un intervento chirurgico e, quindi, risultava in congedo per malattia. Ne è scaturita una lunga questione giudiziaria posto che il datore di lavoro, nel ravvisare tale comportamento incompatibile con le esigenze di accudimento del disabile e con lo stato di malattia, aveva proceduto al licenziamento della lavoratrice. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva ordinato la reintegra posto che da un lato non era stata dimostrata l'incompatibilità dell'uscita con la infermità dedotta, dall'altro la Corte aveva tenuto conto del recente orientamento della Cassazione (Cass. Civ. 29062/2017) che ha aperto alla possibilità per chi presta assistenza al disabile di dedicare comunque adeguati spazi temporali alle personali esigenze di vita.
La Corte di Cassazione investita della questione ha sostanzialmente confermato il giudizio della Corte d'Appello. Il Supremo Collegio ha, infatti, ribadito il solco della predetta pronunzia secondo il quale il concetto di assistenza "non può intendersi come esclusivo al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, quali la cura dei propri interessi personali e familiari, oltre alle ordinarie necessità di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, sempre che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile".In definitiva i giudici sottolineano che l'attività di assistenza al disabile deve essere declinata in senso meno rigido potendosi ammettere anche attività non strettamente legate all’accudimento materiale del disabile (es. fare la spesa, stirare, lavare, riposare, ascoltare musica) ove esse siano compatibili con le finalità specifiche dell'intervento assistenziale.
Come noto l’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 riconosce al lavoratore che assiste un parente con disabilità grave, coniuge (o convivente more uxorio), parente o affine entro il secondo grado - o entro il terzo grado se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti - il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa, sempre che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.