L'identikit del beneficio
La disposizione da ultimo richiamata reca una serie d'incentivi a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri o imprenditori agricoli professionali (Iap) coinvolte in eventi calamitosi od eventi eccezionali (es. alluvioni, terremoti eccetera) riconosciuti tali da apposito decreto del Ministero delle Politiche Agricole. L'agevolazione consiste nell'esonero parziale dei contributi, propri e dei dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento calamitoso. L'esonero a partire dal 20 maggio 2008 è pari al 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile; e al 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile. La misura dell’esonero è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi qualora la calamità, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.
I contributi oggetto di esonero sono solo quelli previdenziali ed assistenziali, non vi rientrano, quindi, i contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale, previsti dai contratti nazionali o provinciali. In merito l'Inps precisa che l'esonero, relativamente alla contribuzione dovuta in favore dei lavoratori dipendenti, spetta esclusivamente sui lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro che rivestono anche la qualifica di coltivatore diretto, colono e mezzadro, Iap, e che siano regolarmente iscritti alla relativa gestione previdenziale. Dunque l'imprenditore che non risulti in regola con la posizione previdenziale non potrà ottenere alcuno sgravio contributivo nè per se stesso nè per i propri dipendenti.
Destinatari
Possono godere dell'agevolazione le imprese cui all’art. 2135 c.c., condotte da soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale in forma singola (coltivatoti diretti, colono-mezzadri e imprenditori agricoli professionali) o associata, di cui ai D.lgs. 228/2001, 99/2004 e 101/2005 (es. società agricole di persone o capitali, consorzi o società consortili i cui soci o amministratori siano in possesso dei relativi requisiti). A partire dal 20 maggio 2008 sono comprese anche le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.
In merito a quest'ultimo requisito l'Inps spiega che per effetto delle modifiche apportate all'art. 1, comma 2, del dlgs n. 228/2001, modificato dal dl n. 91 dello scorso anno (convertito dalla legge n. 123/2017) sono considerati imprenditori agricoli le coop di imprenditori agricoli e i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dal citato art. 2135, le seguenti attività: a) coltivazione fondo, selvicoltura e allevamento animali; b) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da coltivazione del fondo o del bosco o da allevamento animali; c) fornitura beni o servizi con utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, comprese attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione e ospitalità.
Modalità di accesso
Per conseguire il beneficio gli interessati devono presentare specifica istanza all’Istituto, esclusivamente in via telematica, accedendo dal sito istituzionale, secondo le consuete modalità, ai “Servizi on-line” > “Domanda esonero calamità naturali” e compilando l’apposito modello predisposto. La norma non prevede un termine di scadenza di presentazione della domanda, tuttavia, l'Inps spiega che occorrerà presentarla entro il termine dell’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all’evento calamitoso, sempre che, ovviamente, risulti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto autorizzativo del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Documenti: Circolare Inps 35/2006; Circolare Inps 99/2013; Messaggio inps 2082/2018