Incentivo all'esodo
I chiarimenti riguardano la facoltà prevista dall'articolo 14, co. 3 del dl n. 104/2020 (cd. decreto agosto) che consente dal 15 agosto 2020 al 31 marzo 2021 - in deroga al divieto di licenziamento per motivi economici - di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con un incentivo all'esodo, in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo viene riconosciuto il diritto alla fruizione della naspi, l'indennità di disoccupazione indennizzata, diritto che di regola non spetta nei casi di risoluzione consensuale (cfr: Circolare Inps n. 111/2020; messaggio inps n. 4464/2020).
A tal fine l'Inps spiega che le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità, dal 15 agosto 2020, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
Ticket licenziamento
Ebbene per tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto comunque al versamento del c.d. ticket di licenziamento, disciplinato dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Ciò in quanto i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa. Come noto la misura del contributo è di regola fissato, in misura annua, pari al 41% del massimale mensile Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni e va versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per le frazioni di anno, si paga in misura mensile (misura annua diviso 12). Tuttavia se il rapporto di lavoro è cessato prima del 5 febbraio 2021, data di pubblicazione del messaggio n. 528/2021, il versamento va effettuato entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.
Revoca del licenziamento
L'articolo 14, co. 4 del dl n. 104/2020 aveva stabilito, inoltre, che il datore di lavoro poteva revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, già intimati al 15 agosto 2020 o intimati nel corso dell’anno 2020, a condizione che lo stesso inoltrasse contestualmente richiesta di trattamento di integrazione salariale per cassa covid-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinques del D.L. n. 18/2020, con decorrenza dalla data di efficacia del licenziamento revocato. La legge n. 126/2020, di conversione in legge del decreto, entrata in vigore il 14 ottobre 2020, ha abrogato il citato comma 4. Questa facoltà, pertanto, è stata possibile dal 15 agosto 2020 al 13 ottobre 2020.
A seguito della revoca del licenziamento il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore beneficia del trattamento di integrazione salariale. Pertanto, il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.
Durante tale periodo, in analogia con quanto previsto per le integrazioni salariali con causale covid-19, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale (cfr. la circolare n. 70/2007 e, da ultimo, il messaggio n. 1775/2020). Chi non l'abbia fatto può farlo senza sanzioni od oneri entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva alla pubblicazione del messaggio n. 528/2021.
Infine, a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato tramite la procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.
Documenti: Messaggio Inps 528/2021