Il blitz è stato accompagnato da numerose polemiche per i timori di una drastica riduzione delle platee beneficiarie ed è, peraltro, arrivato quando ormai le Casse, competenti nella trattazione delle domande del bonus provenienti dai rispettivi iscritti, avevano acquisito decine di migliaia di richieste. Gli Enti, pertanto, hanno dovuto in fretta e furia sospendere il pagamento e aggiornare la modulistica per acquisire - entro il 30 aprile 2020 - un'autocertificazione in cui il richiedente attestasse il possesso del requisito dell'esclusività dell'iscrizione.
Il requisito di esclusività
Si sentono minacciati da quel passaggio i professionisti contestualmente iscritti sia alla Gestione Separata dell'Inps (o alle altre gestioni speciali dei lavoratori autonomi come commercianti, artigiani e coltivatori diretti) sia alla rispettiva cassa professionale. E ce ne sono decine di migliaia considerando che buona parte degli iscritti agli enti previdenziali di diritto privato ha almeno un trascorso di contribuzione alla gestione separata dell'INPS. Effettivamente se aderissimo ad una interpretazione letterale dell'articolo 34 del DL 23/2020 non potrebbero chiedere il bonus nè all'Inps (in quanto non iscritti in via esclusiva alla gestione separata) nè alla rispettiva Cassa di Previdenza (in quanto, appunto, non iscritti in via esclusiva alla Cassa stessa).
Una simile interpretazione, tuttavia, non tiene conto del fatto che un professionista può restare legittimamente iscritto alla Gestione Separata dell'Inps per pregressi rapporti di lavoro autonomo o cococo antecedenti all'insorgenza dell'obbligo di assicurazione presso la Cassa Professionale. E' in tale ottica che va letta la norma ridimensionando, pertanto, i rischi per i diretti interessati. E cioè va intesa nel senso che la domanda dell'indennizzo può essere proposta alla Cassa (e quindi accolta in presenza degli altri requisiti) solo se alla data dell'istanza sussiste in via esclusiva un obbligo di iscrizione e di versamento nei confronti della Cassa medesima. Si può prescindere, pertanto, da una eventuale pregressa iscrizione alla gestione Separata dell'INPS il cui relativo obbligo di assicurazione sia venuto meno alla data della domanda dell'indennizzo. Parimenti vale l'ipotesi contraria (meno frequente) in cui l'obbligo di assicurazione IVS al momento della domanda viene assolto presso la Gestione Separata dell'Inps e non presso la Cassa Professionale (a prescindere dalla contestualità dell'iscrizione).
Prestazioni ai superstiti
Altra questione che l'intervento del legislatore impone di chiarire riguarda la spettanza del bonus in capo al professionista titolare di un trattamento ai superstiti (pensione di reversibilità o pensione indiretta). Sia l'articolo 44 del DL 18/2020 che l'articolo 34 del DL 23/2020 si limitano a stabilire l'incumulabilità della misura, in generale, con un trattamento pensionistico non dettagliando l'eventuale tipologia dello stesso (diretto, indiretto o di invalidità). Nel silenzio della legge l'Inps, con la Circolare numero 49/2020, ha esplicitamente chiarito - per le domande di propria competenza - che il bonus non può essere corrisposto ai titolari di un trattamento pensionistico diretto, lasciando quindi disco verde ai titolari di una pensione ai superstiti; le Casse, invece, stanno procedendo in ordine sparso con indicazioni contrastanti tra loro (Inarcassa, ad esempio, nega il beneficio anche ai titolari di pensioni ai superstiti e di invalidità). Sarebbe utile anche a questo proposito un chiarimento ministeriale che renda omogenea l'interpretazione evitando discriminazioni tra lavoratori.