Il sistema Inail, infatti, consente il risarcimento anche del ''danno differenziale”, cioè quelle componenti del danno subito dal lavoratore leso o dai suoi eredi, che non trovano ristoro nelle determinazioni che regolano le prestazioni Inail. E’ il cd. danno civile che, quindi, se superiore a quello “previdenziale” può dar luogo all’attribuzione di un ristoro economico ulteriore per il danneggiato.
Il ripensamento
Prima della Legge di Bilancio 2019 l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità determinava il danno differenziale attraverso il meccanismo delle cd. “poste omogenee”, in base al quale il risarcimento civile del lavoratore danneggiato veniva defalcato del solo importo delle corrispondenti voci di danno allo stesso indennizzate dall’INAIL. Vale a dire che dalle singole componenti, patrimoniale e biologico, di danno civilistico spettante al lavoratore venivano detratte distintamente le indennità erogate dall'Inail per ciascuno dei suddetti pregiudizi. Alla luce di tale orientamento si è affermato, ad esempio, come dall'ammontare complessivo del danno biologico dovesse detrarsi non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del D.Igs. n. 38 del 2000, il danno biologico, con esclusione, invece, della quota rapportata (per menomazioni di grado pari o superiore al 16%) alla retribuzione ed alla capacità lavorativa dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale, (cfr. ex multis Cass. n. 20807 del 2016, n. 13222 del 2015). Correlativamente, il diritto di regresso dell'Inail nei confronti del responsabile civile poteva esercitarsi, in presenza dei presupposti escludenti l'esonero della responsabilità, per le indennità erogate al lavoratore ma nei limiti delle somme versate dal datore in relazione al ristoro dei singoli pregiudizi.
La legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, ha invece reso indifferente la natura (biologica o patrimoniale) delle voci del risarcimento del danno civilistico e dell'indennità Inail tra cui operare la detrazione ai fini del calcolo del danno differenziale. In questo modo è stato ridefinito il danno differenziale come il risultato ottenuto sottraendo dal risarcimento "complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo", la "indennità che, a qualsiasi titolo ed indistintamente ... è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto". In altri termini la finanziaria del 2019 ha imposto, ai fini del calcolo del danno differenziale, l'adozione di un criterio di scomputo "per sommatoria" o "integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell'Istituto per "le somme a qualsiasi titolo pagate". Infatti l'obbligo risarcitorio del datore di lavoro, ove non operi l'esonero, ha ricompreso dal 1° gennaio 2019 unicamente la parte che eccede tutte le indennità liquidate dall'Inail, ai sensi dell'art. 66 del T.U. e dell'art. 13, D.Lgs. n. 38 del 2000.
Le critiche
Il nuovo orientamento è stato criticato sin da subito sul rilievo che l’abbandono del vecchio criterio di scomputo avrebbe evidentemente reso possibile compensare voci di danno tra loro non omogenee, con inevitabili ripercussioni sulla integralità del risarcimento del danno alla persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre non era pacifica la natura innovativa della novella. Vi erano, infatti, diverse argomentazioni che propendevano per l’efficacia interpretativa con la conseguenza che il nuovo criterio di determinazione del danno potesse trovare applicazione anche con riferimento agli infortuni denunciati prima del 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della Legge 145/2018. Un effetto che avrebbe determinato l’ampliamento delle platee potenzialmente colpite dal nuovo criterio di calcolo e la proliferazione di un copioso contenzioso legale.
Il legislatore è, pertanto, corso ai ripari procedendo all'abrogazione integrale dell'articolo 1, comma 1126 lettere a), b), c), d), e) e f), della legge 145/2018 riportando la disciplina alla situazione antecedente al 1° gennaio 2019 e, quindi, al criterio di computo del danno differenziale tramite poste omogenee.