La questione
La questione riguarda i cittadini ricorrenti e soccombenti nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità in esito all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO), di cui all’articolo 445-bis del codice di procedura civile. In tali circostanze, come noto, il giudice adito definisce il ricorso con decreto, con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), ovvero con ordinanza che dispone anche sulle spese. Ove il cittadino ricorrente sia risultato soccombente rispetto alle pretese la statuizione circa il pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica contenuta nel decreto di omologa ha carattere decisorio e costituisce un credito per l’INPS, la cui riscossione, in caso di inadempienza, può essere effettuata con le modalità di cui al citato articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010.
Va ricordato che il cittadino, ancorchè soccombente, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite e/o di CTU nei casi ove risulti non abbiente, cioè ove, nell’anno precedente a quello della pronuncia del giudice, risulti titolare di un reddito imponibile, ai fini Irpef, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, salvo il caso della cd. lite temeraria.
La nuova procedura
L'Inps comunica, pertanto, che sulla base di tali disposizioni è stata realizzata la nuova procedura denominata “RESPEL”, preposta al recupero in via coattiva delle spese di lite, indicate dal giudice nel decreto di omologa, e delle spese di consulenza tecnica poste a carico del cittadino soccombente. Il procedimento amministrativo ha inizio con la comunicazione al ricorrente e all’avvocato costituito dell’invito ad adempiere, corredato del modello F24, recante gli estremi del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’articolo 445-bis del codice di procedura civile e la liquidazione delle spese legali e di consulenza tecnica d’ufficio in favore dell’Istituto, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito, si procederà al recupero coattivo, mediante trasmissione del credito all’Agente della Riscossione competente. A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo "RSCT" e "RSLE" per disporre il pagamento tramite l'F24 rispettivamente per il recupero delle spese di CTU e delle spese legali.
Documenti: Messaggio inps 1708/2019