Addio ai trattamenti di famiglia se nel nucleo familiare c'è un figlio minore. Idem se c'è un figlio maggiorenne sino a 21 anni (o disabile senza limiti di età) che abbia diritto all'assegno unico.
Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare n. 34/2022 in cui spiega che dal 1° marzo 2022, per effetto della riforma contenuta nel dlgs n. 230/2021, i trattamenti di famiglia (ANF e AF) cesseranno di essere corrisposti per tutti i componenti del nucleo in tutti i casi in cui si abbia diritto l'assegno unico. Però se l'assegno unico non spetta (ad esempio perché il figlio raggiunge il 21° anno di età) si potrà presentare domanda di ANF o AF per il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti.
Stop all'assegno per il nucleo familiare
Come noto una delle direttrici della riforma dell'assegno unico è l'assorbimento dei trattamenti di famiglia. Siccome i due benefici non possono coesistere, spiega l'INPS, dal 1° marzo 2022 cesseranno di essere corrisposte tutte le quote di ANF ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, che abbia diritto alla fruizione dell'assegno unico.
Gli ANF potranno continuare ad essere riconosciuti solo nelle seguenti ipotesi:
- nuclei familiari composti esclusivamente dai coniugi con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- nuclei familiari composti esclusivamente da fratelli, sorelle e nipoti che siano, alternativamente minorenni o maggiorenni riconosciuti inabili a svolgere qualsiasi lavoro purché non coniugati, orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a percepire la pensione ai superstiti;
- nucleo familiare composto esclusivamente dal coniuge superstite titolare di pensione ai superstiti nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Se ci sono figli
Come detto dal 1° marzo 2022 gli ANF non possono essere riconosciuti a nessun componente del nucleo familiare ove in questo siano presenti figli o si tratti di nuclei orfanili (cioè composti solo da figli minori o maggiorenni inabili senza genitori).
Tuttavia siccome al compimento del 21° anno di età (18° anno se non sussistono le condizioni per la fruizione dell'assegno unico per i maggiorenni) viene meno il diritto all'AUUF l'Inps spiega che si può presentare la domanda per la fruizione degli ANF per soggetti diversi dai figli, cioè per il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle condizioni previste dalla legge. In altri termini i trattamenti di famiglia non sono aboliti tout court ma possono essere corrisposti a soggetti diversi dai figli ove non si può fruire dell'assegno unico. In tabella le combinazioni.
Nipoti a carico dell'ascendente
Viene meno anche la possibilità di chiedere l'ANF per i nipoti “a carico dell’ascendente” riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999. Infatti, con l’istituzione dell’Assegno unico i genitori dei minori finora “a carico dell’ascendente” avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare.
Assegni familiari
Le medesime considerazioni valgono per gli assegni familiari (AF) cioè per i coltivatori diretti e mezzadri e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri).
Documenti: Circolare Inps 34/2022