Non c’è incompatibilità tra volontariato ed attività lavorativa se il datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’attività di volontariato sono distinti e separati. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro con la nota prot n. 34/4011 rispondendo ad un quesito posto da un ente del terzo settore.
La questione
Verte sull’interpretazione dell’articolo 17 comma 5 del Codice del Terzo Settore che impone l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato – nonché con ogni forma di rapporto retribuito - con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività. La norma ammette una deroga solo per le province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento agli operatori di soccorso sanitario.
Soggetti distinti ed autonomi
Nel quesito rappresentato l’attività di volontariato era svolta presso la stessa rete nazionale dell’ente del terzo settore ma in un comitato regionale di una diversa regione rispetto a quella in cui era prestata l’attività lavorativa.
In tal caso, spiega il Ministero, pur appartenendo alla medesima rete nazionale, i due Comitati regionali risultano distinti e, soprattutto, reciprocamente autonomi. Non verrebbe quindi intaccata la ratio del principio di incompatibilità tra attività lavorativa e libertà di prestare la propria opera. Alla base di tale principio, infatti, c’è la volontà di “assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontarietà”. Non è questo il caso: la relazione tra ente e volontario “non nasconde” un rapporto di lavoro perché, di fatto, si tratta di due entità distinte e indipendenti l’una dall’altra.
Definizione di volontario
Nel documento di prassi il Ministero coglie l’occasione per ribadire i contorni della figura del volontario, così come inquadrata dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore. Il volontario è infatti una persona che, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune, anche tramite di un ente del Terzo settore, quali ad esempio organizzazioni di volontariato, enti di mutuo soccorso, imprese scoiali mettendo a disposizione. Egli agisce rispondendo ai bisogni delle persone e della comunità, per fini di mera solidarietà, e lo fa in maniera spontanea e gratuita (sono possibili solo rimborsi per spese effettivamente sostenute per l’attività svolta e puntualmente documentate).
Tali caratteristiche hanno lo scopo di preservare la libertà della scelta, che non deve essere condizionata da uno stato di bisogno, ma effettuata nell’ottica di soddisfare i bisogni altrui, della comunità e del bene comune.