La questione
I chiarimenti riguardano la facoltà, prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo della Naspi, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. La norma sopra indicata obbliga, peraltro, il beneficiario che si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità NASpI (cioè sino ad un massimo di due anni) alla restituzione per intero della NASpI corrisposta in forma anticipata. Analogo obbligo di restituzione non è stato però posto dal legislatore ove il beneficiario si rioccupi con rapporto di lavoro parasubordinato.
In tal caso può, quindi, verificarsi che il rapporto di collaborazione cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, già percepita dal soggetto in forma anticipata in unica soluzione, e che il lavoratore, in ragione di detta cessazione presenti domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL. In tale caso, qualora si riconoscesse il diritto anche all’indennità DIS-COLL, il soggetto interessato potrebbe ricevere per lo stesso periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria, in ragione della sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DIS-COLL).
Niente cumulabilità per il periodo sovrapposto
Al fine di evitare che ciò avvenga, l'Inps spiega che la Dis-Coll potrà essere riconosciuta per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI. Ad esempio un soggetto che ha chiesto la liquidazione in unica soluzione di una Naspi teorica spettante complessivamente dal Gennaio 2019 al Gennaio 2021 può rioccuparsi con un contratto di collaborazione in questo lasso temporale (senza dover restituire la Naspi percepita). Tuttavia non potrà ottenere (nel caso di cessazione della collaborazione all'interno del periodo teorico di spettanza della Naspi) l'erogazione della DIS-Coll sino al Gennaio 2021 in quanto tale periodo risulta già indennizzato a titolo di Naspi. Nessuna compressione dell'indennità Dis-Coll avrà luogo, invece, se la cessazione della collaborazione avvenisse dopo il Gennaio 2021. In tale ipotesi, infatti, non si verificherebbe alcuna sovrapposizione temporale tra le due tutele.
Documenti: Messaggio Inps 4658/2019