La questione
In particolare all'Inps è stato rappresentato il caso di un operaio agricolo a tempo indeterminato, che venga licenziato il 31 dicembre a conclusione di una attività lavorativa per la quale risulta copertura contributiva per l’intero anno solare. Questi non ha diritto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola in quanto non residuano nell’anno di competenza giornate indennizzabili. Nel contempo, lo stesso lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione non agricola se nel biennio – relativamente al requisito per disoccupazione ordinaria e indennità ASpI - o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi - relativamente al requisito per l’indennità NASpI - precedenti la cessazione del rapporto di lavoro sia stato prevalentemente lavoratore agricolo. In tale contesto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato è privo, pertanto, di tutela contro la disoccupazione.
Contro tale trattamento discriminatorio molti agricoli a tempo indeterminato hanno prodotto ricorsi amministrativi e giudiziari nei quali tuttavia l'Inps è risultata vincente sulla base di una lettura sistematica del dettato normativo che, ancora oggi, distingue la disoccupazione agricola e extragricola. Una posizione condivisa anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché della Sentenza della Corte Costituzionale n. 194, 6 giugno-14 luglio 2017 nella parte in cui è stato escluso che il lavoratore agricolo a tempo indeterminato possa ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola nei casi in cui non possa ottenere quella agricola perché licenziato al termine dell’anno solare.
La posizione dell'Inps
La regola generale in materia vuole, infatti, che non sia possibile invocare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e NASpI, nei confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Tale ultima interpretazione consente, ad esempio, l'accesso alla Naspi anche ai lavoratori che negli ultimi quattro anni hanno svolto 3 anni di lavoro agricolo e l'ultimo anno di lavoro non agricolo.
Nel caso prospettato di un lavoratore agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato (OTI) che sia stato licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione ed abbia svolto attività lavorativa per l’intero anno, l'istituto ribadisce che non può essere erogata alcuna indennità di disoccupazione agricola in quanto - secondo la legislazione che regola la prestazione di disoccupazione nel settore agricolo - non residuano giornate indennizzabili (circ. INPS n.139 del 20/6/1988 esplicativa dell’art. 7, co. 4, del D.L. 21/3/1988 n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 20/5/1988 n. 160). Il lavoratore in questione potrebbe accedere all’indennità di disoccupazione NASpI solo qualora nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro possa fare valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo o comunque in misura paritaria a quella non agricola. Altrimenti, conclude l'Inps, al soggetto non spetta alcun sostegno contro la disoccupazione nè agricola nè extra-agricola.
Documenti: Messaggio inps 3180/2017