Da questa data il flusso Dmag ha subito alcune armonizzazioni per accompagnare la mensilizzazione delle denunce attesa dal 1° gennaio 2020. Così dal secondo trimestre 2019 non sono più richiesti i dati relativi alla retribuzione teorica in assenza di retribuzione ordinaria («O») e, pertanto, nella compilazione del DMAG, il tipo di retribuzione “0” (zero) non dovrà più essere utilizzato. Nello specifico per gli Oti (operai a tempo indeterminato) va dichiarata la retribuzione teorica mensile (Rtm) al posto della retribuzione teorica giornaliera (Rtg); per gli Otd (operai a tempo determinato) resta ferma la dichiarazione della retribuzione teorica giornaliera (ma anche questa andrà dichiarata solo in presenza di retribuzione ordinaria).
Per retribuzione teorica mensile si intende la retribuzione mensile che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale, ove inferiore) qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati. Nella determinazione di tale importo dovranno essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali la 13° e la 14° mensilità ed altre gratificazioni annuali e periodiche già computate attraverso la valorizzazione delle giornate effettivamente lavorate ed esposte con tipo retribuzione “O”. Sono inoltre esclusi, in quanto non computabili al fine della determinazione della retribuzione globale annua, i premi di produzione, gli importi dovuti per ferie e festività non godute, gli arretrati dovuti per legge o per contratto relativi ad anni precedenti. Dovranno altresì essere escluse le voci retributive collegate alla effettiva prestazione lavorativa (ad esempio, il lavoro straordinario), fermo restando invece l’inserimento di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile (indennità di turno, straordinario contrattualizzato e valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a fringe-benefits ricorrenti).
Per quanto riguarda la retribuzione persa (cioè la retribuzione che il lavoratore ha perso per effetto di assenze intervenute per eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo), dal secondo trimestre 2019 deve essere denunciato l’importo della retribuzione persa dal lavoratore nelle giornate di assenza intervenuta per gli eventi tutelati. Nel DMAG è stata modificata conseguentemente la denominazione del campo in RP in luogo di RPG (retribuzione persa giornaliera).
L'Armonizzazione
Come anticipato la finalità delle nuove modalità è armonizzare il flusso Dmag alla mensilizzazione delle denunce che sarà operativa dal 1° gennaio 2020. In considerazione delle novità procedurali l'Inps ha stabilito che i Dmag relativi al secondo trimestre 2019 potranno essere inviati fino al prossimo 6 settembre. Dal prossimo anno il sistema oggi in vigore (che prevede flussi trimestrali da inviare entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento con il Dmag) lascerà il posto al flusso Uniemens con questi termini: 1) primo periodo di trasmissione, dal 1° febbraio al 31 maggio = flussi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo; 2) secondo periodo, dal 1° maggio al 31 agosto = flussi dei mesi di aprile, maggio e giugno e quelli di variazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo; 3) terzo periodo, dal 1° agosto al 30 novembre = flussi dei mesi luglio, agosto e settembre e quelli di variazione di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno; 4)quarto periodo, dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo = flussi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre e quelli di variazione dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
Resteranno immutati, invece, i termini di versamento dei contributi: 16 settembre per i contributi del primo trimestre solare; 16 dicembre per il secondo trimestre solare; 16 marzo dell'anno successivo per il terzo trimestre solare dell'anno precedente; 16 giugno dell'anno successivo per il quarto trimestre solare dell'anno precedente