L'esonero contributivo
I chiarimenti riguardano il nuovo esonero contributivo stabilito dall'art. 3 del dl n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto) a favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale COVID-19 (CIGO, CIGD e ASO) fissati dal medesimo dl n. 104/2020 per i periodi successivi al 12 luglio 2020 (18 settimane divise in due tranche di 9 settimane). Tuttavia siccome il dl n. 104/2020 è entrato in vigore il 15 agosto, a tutela dei datori che non avrebbero potuto conoscere la modifica normativa, l'Inps spiega che: a) se la domanda di integrazione salariale covid-19 è stata presentata prima del 15 agosto 2020 (e quindi necessariamente ai sensi del dl 18/2020) il beneficio può essere chiesto senza altre condizioni (basta solo la rinuncia ad ulteriori trattamenti con causale covid-19); b) se la domanda di integrazione salariale covid-19 è stata presentata dal 15 agosto 2020 l'esonero può essere attivato a condizione che la decorrenza dell'integrazione salariale si collochi prima del 13 luglio 2020 e ciò ancorché il trattamento abbia uno sviluppo su periodi successivi al 12 luglio 2020.
Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale COVID-19 (CIGO, CIGD e ASO) ed è limitato - ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi. L'esonero, ribadisce l'Inps, è alternativo rispetto ai trattamenti di integrazione salariale: ciò significa che il datore non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. E non pregiudica la posizione previdenziale dei lavoratori: l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta infatti invariata.
Misura
La misura dell'agevolazione, fruibile sulla quota di contribuzione IVS a carico del datore di lavoro, è pari alla contribuzione a carico del datore del lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (sia se fruita tramite conguaglio che con pagamento diretto INPS), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Il datore può decidere liberamente di fruire dell'esonero anche per un periodo inferiore a quattro mesi ma in ogni caso il beneficio non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 né durare per un periodo superiore a quattro mesi; ciò significa che nel caso in cui l'entità della contribuzione legata al rapporto di lavoro non consenta di utilizzare per intero il credito maturato all'interno del suddetto lasso temporale, il beneficio verrà sostanzialmente perduto. L'Inps spiega, inoltre, che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale. In sostanza non è necessaria coincidenza numerica tra i rapporti sui quali si è maturato il credito e quelli sui quali il beneficio verrà utilizzato.
Condizioni
L'ammissione allo sgravio è riconosciuta a condizione che il datore di lavoro sia in regola con obblighi contributivi, con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con il rispetto degli accordi e ccnl. A queste condizioni si aggiunge il divieto di licenziamento collettivo o individuale per motivi economici stabilito dall'articolo 14 del dl n. 104/2020 per tutta la durata dell'esonero contributivo (quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020). Non è chiarito, a ben vedere, se il divieto permane (come sembra) anche a prescindere dalla richiesta di accesso allo sgravio in presenza delle condizioni (cioè della fruizione delle integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno 2020). La domanda di sgravio, precisa infine l'Inps, può essere presentata anche in concomitanza con la fruizione di integrazioni salariali non covid-19 (cioè con le normali integrazioni salariali) ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).
Documenti: Circolare Inps 105/2020