Lavoro nero, aumentano le sanzioni per le irregolarità riscontrate dal 24 dicembre

Sabato, 15 Marzo 2014
Il decreto Destinazione Italia raddoppia le sanzioni per i datori che non rispettano le norme dell'orario di lavoro.

La nuova stretta sul lavoro nero è contenuta nel decreto Destinazione Italia (Dl 145/2013 convertito con legge 9/2014). Tra le tante materie regolate dal decreto c'è infatti una rimodulazione degli importi della sanzioni per i datori di lavoro che impiegano manodopera non regolare e non rispettano gli orari di riposo.  Vediamo dunque quali sono le novità introdotte. 

Orario di lavoro - Relativamente alle violazioni connesse al mancato rispetto dell'orario di lavoro il provvedimento dispone l'incremento in misura doppia delle sanzioni sulle violazioni della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, del riposo settimanale e di quello giornaliero. Le nuove sanzioni si applicano alle condotte illecite commesse dal 24 dicembre 2013, la data di entrata in vigore del Dl 145/2013. Escluse dall'intervento, e dunque dall'incremento delle sanzioni, le violazioni connesse al godimento delle ferie.

La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Dlgs 66/2003, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, incluse le ore di straordinario. Il rispetto di questa media deve avvenire nell'ambito di un periodo di riferimento, di norma pari a quattro mesi, fatte salve specifiche disposizioni della contrattazione collettiva. Il ministero del Lavoro (Circolare 8/2005) ha chiarito inoltre che nel computo delle ore, oltre alle ferie e alla malattia non si devono considerare neanche le assenze dovute a gravidanza e infortunio. Tutti i restanti periodi di assenza, con diritto alla conservazione del posto, sono invece ricompresi nell'arco temporale di riferimento, sia pur con indicazione delle ore pari a zero.

Il riposo settimanale - Le multe salgono anche per quanto riguarda le violazioni legate al mancato rispetto del riposo settimanale: l'articolo 9, del Dlgs 66/2003, stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, a eccezione dei casi previsti dalla norma stessa. Con le modifiche apportate dalla legge 133/2008, il periodo di riposo consecutivo viene determinato come media in un arco temporale non superiore a 14 giorni.

Le sanzioni - Con l'entrata in vigore del Dl 145/2013 la sanzione per il superamento dei limiti dell'orario di lavoro è dunque compresa tra 200 e 1.500 euro. Qualora la violazione riguardi più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di riferimento, la multa sale da 800 a 3mila euro. E se nella violazione sono coinvolti più di 10 lavoratori o questa si è protratta per almeno cinque periodi, la sanzione è compresa tra 2mila a 10mila euro. Per la violazione del riposo settimanale la sanzione prevista è quella relativa al superamento delle quarantotto ore settimanali di media, con gli stessi importi appena indicati.

Il riposo giornaliero - Per il riposo giornaliero le nuove sanzioni prevedono l'importo da 100 a 300 euro se la violazione coinvolge fino a cinque lavoratori o due periodi di riferimento. Le sanzioni passano da 600 a 2mila euro qualora la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore. Se riguarda più di dieci lavoratori o almeno cinque periodi, l'importo è ricompreso tra i 1.800 e i 3mila euro.

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