Nessuna decurtazione della Naspi o della Dis-Coll per il disoccupato che svolge lavoro occasionale in agricoltura fino a 45 giornate all’anno. Il reddito conseguito, infatti, sarà interamente cumulabile le prestazioni di disoccupazione indennizzata e nessuna comunicazione dovrà essere resa all’Inps in merito. Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza con la circolare n. 89/2023.
Lavoro occasionale agricolo
I chiarimenti riguardano la novella operata dalla legge n. 197/2022 che al comma 343 ha introdotto l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri). Queste sono possibili, per il solo biennio 2023-2024, nei confronti delle imprese, che le possono utilizzare per un massimo di 45 giornate lavorative in un anno civile per ciascun lavoratore. Hanno la finalità di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera da occupare in attività stagionali.
Compatibilità con la disoccupazione
Le predette prestazioni possono essere rese anche dai percettori delle prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll ed i relativi compensi sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale senza incidere sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile. Di conseguenza, è il chiarimento dell’Inps, il beneficiario delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite delle 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all'Inps del compenso percepito.
Pertanto, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti delle 45 giornate, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le due indennità che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza.
La contribuzione
L'Inps spiega, infine, che la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche se di natura agricola. In caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l'Istituto procederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo (così da evitare il doppio accredito contributivo).
Documenti: Circolare Inps 89/2023