In particolare la citata disposizione ha previsto, in favore delle società appartenenti alla Lega calcio professionistico, un’agevolazione fruibile a domanda consistente nella destinazione: 1) di un contributo annuo in forma capitaria stabilito in 5.000 euro e di un contributo annuo pari al 50% della retribuzione minima pattuita per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e per ogni giovane professionista di età inferiore ai 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; 2) di un contributo annuo pari al 30% dei contributi previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Tale contributo economico, è riconosciuto, nel limite di un milione di euro all’anno, fino a esaurimento dell’importo che residua alla data del 1° gennaio 2018 delle risorse stanziate in favore del Coni dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinate allo sport sociale e giovanile.
Il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato all'espletamento di un’attività istruttoria finalizzata all’accertamento dei requisiti di legge svolta dalla Lega Pro, le cui risultanze sono sottoposte al vaglio della Figc che, entro trenta giorni, ne comunica l’esito sia alla stessa Lega Pro che al Coni. Nel caso di esito positivo, la Lega Pro richiede le somme dovute al Coni, che le eroga per il tramite di Coni Servizi S.p.A.
Stop al vecchio sgravio contributivo
Con la citata riforma il legislatore ha abrogato, pertanto, dal 1° gennaio 2018 lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 145, co. 13 della legge 388/2000 erogato tramite l'Inps sino alla predetta data, secondo il quale per ogni giovane assunto, alle società sportive era riconosciuto uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire (oltre ad un credito di imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente) e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza.
Essendo venuta meno questa forma di incentivo l'Inps comunica, pertanto, che per i periodi di competenza successivi al 31/12/2017 è cessata la validità dei codici “L2”, “L3”, “L4”, “L5”, “L6”, “L7”, “L8” e “L9”, volti a valorizzare nell’elemento <TipoContribuzione> di <DenunciaIndividuale> (sezione PosContributiva) del flusso UniEmens la sussistenza delle citate agevolazioni contributive, nonché il codice causale “L701” dell’elemento <CausaleACredito> di <DatiRetributivi>/<AltreACredito> relativo agli sgravi contributivi per i giovani calciatori di Lega Pro.