I datori di lavoro potranno recuperare lo sgravio contributivo per l'assunzione (o la trasformazione del rapporto di lavoro) a tempo indeterminato di giovani under 36 a partire dal mese di gennaio 2021 nelle denunce contributive relative ai mesi da settembre (termine invio telematico: 31 ottobre) a novembre (termine invio telematico: 31 dicembre). Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 3389/2021 dopo che l'UE ha dato il primo ok in relazione alle assunzioni avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.
L'identikit dello sgravio
La legge di bilancio 2021 ha riconosciuto nel biennio 2021/2022 uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi dei datori di lavoro che procedono all'assunzione a tempo indeterminato di giovani che alla data di assunzione incentivata non hanno compiuto il 36° anno di età. L'incentivo spetta nel limite di 6.000 euro annui, la soglia, pertanto, è di 500 euro (6.000/12) mensili e, per i rapporti instaurati e risolti nel mese, di 16,12 euro (500/31) per giorno.
L'incentivo spetta per 36 mesi che salgono a 48 se la nuova assunzione avviene in una sede o unità produttiva nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna).
L'incentivo spetta anche per le trasformazione di rapporti a termine a tempo indeterminato ed è fruibile da tutti i datori di lavoro del settore privato (purché non operanti nel settore finanziario) compresi gli agricoli e, più in generale, i non imprenditori. L'Inps ha regolato l'assetto dell'incentivo con la Circolare n. 56/2021.
Fruizione al via
La Commissione europea il 16 settembre 2021 ha autorizzato la fruizione dell'esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework (per quelle ricadenti nel 2022 il debutto è rinviato ad una ulteriore disco verde UE).
Di conseguenza l'INPS spiega che i datori di lavoro possono fruire dello sgravio a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021 (termine di invio telematico: 31 Ottobre 2021 che slitta al 2 novembre per le festività) il cui termine di pagamento è fissato per il 16 ottobre (che slitta al 18 ottobre perché è sabato). Nei flussi di competenza di settembre, ottobre e novembre 2021 i datori di lavoro possono anche recuperare le quote di sgravio pregresse (cioè da gennaio ad agosto 2021).
Come di consueto i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Limiti alla cumulabilità
L'Inps ribadisce, inoltre, che il beneficio non è cumulabile con altri incentivi fruiti nel medesimo lasso temporale tra cui, in particolare, l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, nonché con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 (c.d. bonus rosa) e la c.d decontribuzione SUD.
Documenti: Messaggio Inps 3389/2021