La questione
L'Inps rammenta che in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2016 n.244 (il cd. decreto milleproroghe), la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, con la previsione contenuta all’articolo 3, comma 3 octies, ha ulteriormente prorogato la sperimentazione relativa al riconoscimento dell’indennità DIS–COLL agli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
Successivamente, la Legge 22 maggio 2017, n.81, all’art. 7 ha disposto, mediante la modifica e l’integrazione dell’art. 15 del D.Lgs n. 22 del 2015, la stabilizzazione e l’estensione dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL; in particolare, a seguito della modifica normativa, è stato previsto che - a decorrere dal 1° luglio 2017 - l’indennità venga riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione – nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dalla predetta data del 1° luglio 2017.
La trasformazione della domanda
Pertanto, ricorda l'Inps, in relazione all’impianto normativo sopra richiamato, nel caso in cui la domanda di prestazione NASpI abbia tutti i requisiti per essere valutata come domanda di DIS-COLL e solo per errore materiale sia stata presentata come domanda di NASpI, è possibile la trasformazione dell’istanza in domanda di DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017, anche a valere sulle risorse residue stanziate dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, l'Inps precisa che per quanto attiene agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, la trasformazione è possibile esclusivamente per le cessazioni verificatisi a partire dal 1° luglio 2017.
Le strutture territoriali dell’Istituto procederanno pertanto all’acquisizione di una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza degli interessati, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.
Le nuove domande saranno acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate. Analogamente, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni esposte.
Il caso inverso
L'Inps non lo specifica nel documento ma non dovrebbero esserci problemi neanche per la trasformazione di una domanda Dis-Coll in Naspi se erroneamente presentata. L'istituto aveva già precisato con il messaggio 2884 del 30 giugno 2016 circa la possibilità di trasformare in senso inverso le istanze in virtu' dei principi generali di conservazione dell'atto giuridico.
Documenti: Messaggio inps 4808/2017