Mobilità in Deroga, Fissati i criteri per le concessioni nel 2018

Paolo Ferri Giovedì, 02 Agosto 2018
L'Inps detta le istruzioni per i trattamenti di mobilità in deroga da concedere in favore delle Aree di Crisi Complessa di Venezia-Porto Marghera e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata.
Ok alla mobilità in deroga nelle Aree di Crisi Complessa istituite nel 2017. La normativa applicabile a questi trattamenti è chiarita dall'Inps con la Circolare numero 90 del 1° Agosto 2018.

Come noto l’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

L'intervento

L'intervento è simile a quello riconosciuto con l'articolo 53-ter del decreto legge 50/2017 ma si differenzia da quest'ultimo per la restrizione alle sole aree di crisi complessa riconosciute nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017 e cioè: Venezia-Porto Marghera (D.M. 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (D.M. 22 novembre 2017). Inoltre a differenza dell'intervento del 2017 possono essere beneficiari della prestazione esclusivamente i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato la prestazione il 31 dicembre 2017, per i quali il trattamento non può essere considerato cessato alla data del 1° gennaio 2018, fissata dalla norma.

La prestazione è concessa per la durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Diversamente dalle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga, la disposizione richiamata prevede che il lavoratore decada dal trattamento qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo. Per il finanziamento di detto intervento sono state messi a disposizione 34 milioni per il 2018 da ripartire tra le Regioni (che peraltro devono essere spartite con il finanziamento dell'intervento di cassa in deroga di cui al co. 140 del predetto articolo 1 della legge 205/2017 sempre con riferimento alle medesime aree).

Procedura

L'Inps spiega che i provvedimenti regionali da trasmettere devono espressamente indicare il riferimento normativo dell’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di non creare “confusione contabile” con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare con quelli concessi ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 

Il provvedimento dovrà contenere, per ogni singolo beneficiario, anche la matricola INPS dell’azienda di appartenenza del lavoratore, la cui unità operativa/produttiva era ubicata nell’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  Spetta alla Regione, che se ne assume la responsabilità, l’accertamento in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un’impresa operante in un’area di crisi industriale complessa, la verifica dell’applicazione contestuale ai lavoratori delle misure di politica attiva individuate nel piano regionale e degli altri dati richiesti.

In considerazione dell’obbligo per l’Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, la trasmissione all’INPS dei provvedimenti regionali di autorizzazione deve avvenire esclusivamente per il tramite del “Sistema Informativo Percettori” (SIP) utilizzando il numero di decreto convenzionale “18020”. L’Istituto non darà seguito ai pagamenti in esecuzione di provvedimenti regionali inviati con modalità diverse. L'Inps comunica, infine, che ai percettori dei trattamenti in deroga spetterà l’accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 90/2018 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati