La disposizione da ultimo richiamata ha previsto la facoltà, a favore delle regioni, di autorizzare la prosecuzione senza soluzione di continuità della mobilità in deroga, per massimo 12 mesi, ai lavoratori che operino in una tale area (riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del dl n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012). La legge n. 205/2017 (legge Bilancio del 2018) ha previsto che le restanti risorse finanziarie possono essere destinate nell'anno 2018 alle stesse finalità, sempre a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Risultava dubbia la possibilità di estendere l'intervento in misura piena anche ai soggetti che avessero già beneficiato dell'ammortizzatore sociale in deroga nell'anno 2017 con scadenza nel 2018. Con riferimento alla questione l'Inps ed il ministero del Lavoro indicano che gli ulteriori 12 mesi riconoscibili ai sensi dell'articolo 53-ter, devono essere intesi «per ogni annualità di riferimento». Pertanto può beneficiare della proroga di ulteriori 12 mesi anche un lavoratore già beneficiario di mobilità in deroga iniziato nel 2017 e concluso nel 2018 fermo restando il requisito della continuità tra un periodo e l'altro.