Mobilità in Deroga, I Criteri per le Aree di Crisi di Complessa nel 2018

Dario Canova Sabato, 12 Maggio 2018
L'Inps ed il Ministero del Lavoro chiariscono che i percettori della mobilità in deroga che termina nel 2018, dipendenti di aziende operanti in area di crisi industriale complessa potranno fruire del sostegno al reddito per ulteriori 12 mesi.
La mobilità in deroga nelle Aree di Crisi Complessa prosegue anche nel 2018 e può riguardare anche i lavoratori che hanno fruito dell'ammortizzatore sociale in deroga nel 2017. Lo precisa l'Inps nel messaggio numero 1872/2018, a seguito di una serie di approfondimenti con il ministero del lavoro resi necessari dopo la novella apportata dalla legge di bilancio per il 2018. Come si ricorderà l'articolo 1, co. 139 della legge 205/2017 ha consentito, tra l'altro, l'impiego nel 2018 per i lavoratori impiegati in aziende che ricadono nelle cd. aree di crisi complessa, dei trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie, stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017 dall'articolo 53 del decreto legge 50/2017 convertito in legge numero 96/2017.

La disposizione da ultimo richiamata ha previsto la facoltà, a favore delle regioni, di autorizzare la prosecuzione senza soluzione di continuità della mobilità in deroga, per massimo 12 mesi, ai lavoratori che operino in una tale area (riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del dl n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012). La legge n. 205/2017 (legge Bilancio del 2018) ha previsto che le restanti risorse finanziarie possono essere destinate nell'anno 2018 alle stesse finalità, sempre a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Risultava dubbia la possibilità di estendere l'intervento in misura piena anche ai soggetti che avessero già beneficiato dell'ammortizzatore sociale in deroga nell'anno 2017 con scadenza nel 2018. Con riferimento alla questione l'Inps ed il ministero del Lavoro indicano che gli ulteriori 12 mesi riconoscibili ai sensi dell'articolo 53-ter, devono essere intesi «per ogni annualità di riferimento». Pertanto può beneficiare della proroga di ulteriori 12 mesi anche un lavoratore già beneficiario di mobilità in deroga iniziato nel 2017 e concluso nel 2018 fermo restando il requisito della continuità tra un periodo e l'altro.



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