Naspi, I contributi nella Gestione Separata non contano ai fini della disoccupazione

Giorgio Gori Lunedì, 20 Settembre 2021
Ai fini del calcolo della durata e della misura della Naspi non possono essere conteggiati i periodi di lavoro nella gestione separata dell'Inps. 

Una delle domande che spesso interessa coloro che devono chiedere la Naspi riguarda la possibilità di utilizzare, ai fini del calcolo della sua durata e della sua misura, anche la contribuzione versata presso la gestione separata dell'Inps, derivante ad esempio da attività di collaborazione o da attività professionale. La prestazione contro la disoccupazione, come noto, spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato (e del pubblico impiego purchè a tempo determinato) che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione involontaria; b) almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione; c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

 La misura della prestazione è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni. Infatti, l'importo è pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti: 1) se la retribuzione non supera i 1.227 euro mensili (per il 2021, dato da rivalutare annualmente), l'indennità mensile è pari al 75% di tale retribuzione; 2) se supera i 1.227 euro mensili, l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e la soglia 1.227. L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.335 euro mensili (per il 2021, dato da rivalutare annualmente). Dal quarto mese di fruizione l'indennità è ridotta del 3% al mese. 

Altra caratteristica della Naspi è che non ha una durata prefissata: spetta, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate accreditate al lavoratore negli ultimi quattro anni. Quindi può durare, nella migliore delle ipotesi, sino ad un massimo di 2 anni.

Stante i predetti requisiti molti lavoratori si chiedono se sia possibile utilizzare per il calcolo della durata e della misura della prestazione non solo i periodi di lavoro dipendente ma anche quelli presenti nella gestione separata dell'Inps. A tale quesito non può che darsi risposta negativa. I periodi di iscrizione alla Gestione separata non sono utili per il diritto e nemmeno per la durata e la misura dell’indennità NASpI. L'essere iscritto alla gestione separata non è però di ostacolo alla concessione della prestazione in parola ove il lavoratore possieda i requisiti previsti dalla legge.

La Naspi per i lavoratori con contribuzione agricola ed extra agricola

Altra problematica piuttosto comune riguarda quei lavoratori che nel quadriennio di riferimento hanno svolto attività di lavoro dipendente sia nel settore agricolo che extra-agricolo. La regola generale prevede che tali periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASPI purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura. Ad esempio se un lavoratore ha svolto 3 anni di lavoro extra agricolo ed un anno di lavoro agricolo egli potrà essere ammesso alla Naspi in quanto è soddisfatto il criterio della prevalenza nel quadriennio di osservazione.

Non solo. Al fine di evitare che un lavoratore con prevalenza di contribuzione agricola risalente nel tempo resti escluso da qualsiasi ammortizzatore sociale l'Inps ammette un temperamento del suddetto principio. Ai fini della verifica della prevalenza tra contribuzione agricola ed extra agricola per l’accoglimento di una domanda di indennità Naspi, l'Inps procede con l’osservazione del quadriennio di riferimento e, qualora tale periodo evidenzi prevalenza di contribuzione agricola risalente, la prevalenza si determina osservando i soli dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

In definitiva se negli ultimi quattro anni il lavoratore ha svolto 3 anni di lavoro agricolo e l'ultimo anno di lavoro non agricolo dato che, negli ultimi dodici mesi vi è prevalenza di contribuzione extra agricola o parità tra le due tipologie di contribuzione, la domanda di indennità Naspi, in presenza di tutti gli altri requisiti, può essere comunque accolta. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

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