Modello «NaspiCom» da rinnovare se il percettore di Naspi ha comunicato nel 2024 un reddito da lavoro diverso da zero. La dichiarazione andrà fatta entro il 31 gennaio 2025 altrimenti l'Inps sospenderà l'erogazione della disoccupazione. E ciò anche se il reddito presunto, relativo al 2025, è pari a zero. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 4353/2024 in cui spiega che avviserà gli interessati tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico.
Naspi e Redditi da Lavoro
L’articolo 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che il percettore della indennità NASpI che intraprende un’attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito annuo inferiore al limite di imposizione fiscale (8.145€ per i rapporti di lavoro dipendente e assimilati; 4.800€ per i rapporti di lavoro autonomo) è tenuto ad effettuare all’INPS, entro un mese dall’avvio dell’attività medesima, la comunicazione del reddito annuo presunto; detta comunicazione è finalizzata alla riduzione della prestazione di disoccupazione in misura pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro.
Ogni anno l’Inps richiede agli interessati il rinnovo della dichiarazione da effettuarsi con il modello «NaspiCom» entro il 31 gennaio. In assenza la prestazione viene sospesa.
Ebbene l’Istituto spiega che per le prestazioni di disoccupazione NASpI in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2024 è stata effettuata una dichiarazione relativa al reddito annuo presunto diverso da zero, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2025 il reddito presunto riferito al 2025 ancorché esso sia pari a zero.
Ai soggetti che abbiano invece comunicato per il 2024 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2025 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2025 un reddito diverso da “zero”.
Modello NASpI-COM
La dichiarazione, spiega l'Inps, deve essere resa esclusivamente attraverso il modello NASpI-COM, disponibile sul sito istituzionale mediante autenticazione con SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS, PIN dispositivo (rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID), “App IO”, eIDAS, digitando nel motore di ricerca “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”. In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche tramite gli Istituti di patronato.
Comunicazione in arrivo
Per agevolare l'adempimento l’Istituto contatterà l’utente tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico. In assenza di tali recapiti, l'utente riceverà la comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea. Inoltre, indipendentemente dal canale utilizzato, gli utenti possono visualizzare tale comunicazione anche all'interno dell'Area riservata “MyINPS”.