Naspi, In caso di malattia serve il certificato medico

Sabato, 28 Dicembre 2024
I chiarimenti in un documento dell’Ente Previdenziale. La novità riguarda i lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 1° marzo 2025 i lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovranno allegare, assieme alla domanda di Naspi, anche un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di fruire della Naspi. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4468/2024.

Naspi e Malattia

Come noto nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i 60 giorni dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della Naspi (68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro) rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.

Certificato medico

Ebbene, in tale ultima ipotesi, cioè per le domande di Naspi presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’Inps spiega che dal 1° marzo 2025 gli interessati dovranno allegare, in occasione della presentazione della domanda di Naspi alla fine dell’evento di malattia/infortunio, il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’Inail, il certificato definitivo rilasciato dal predetto ente.

In tal caso la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.

I certificati, privi di diagnosi, andranno prodotti dall’interessato al momento della presentazione della domanda di Naspi o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com” e consentirà una ulteriore riduzione dei tempi di attesa per la liquidazione della prestazione.

Documenti: Messaggio Inps 4468/2024

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