Come noto il meccanismo di decalage della NASpI porta l'assegno di disoccupazione spettante ai lavoratori subordinati a vedere un costante ridimensionamento dell'importo percepito dal limite massimo mensile di 1.335 euro (al lordo del prelievo fiscale) fino a un massimo, al 24mo mese, pari a circa 700 euro mensili. Questo decremento non riguarda invece la contribuzione figurativa, accreditata sia ai fini del diritto sia dell'importo della futura pensione, che ha un valore costante, calcolato sulla media mensile delle retribuzioni imponibili degli ultimi 48 mesi prima della cessazione con un massimale equivalente a 1,4 volte il limite del valore economico mensile della NASpI.
Il recupero
Dal 1° gennaio 2022 la riduzione in oggetto torna ad operare e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Sul punto, la Relazione illustrativa al decreto legge precisa che le riduzioni maturate e non applicate nel predetto periodo di sospensione vengono applicate tutte insieme contestualmente con la conseguenza che dal 1° gennaio 2022 l’importo della Naspi ancora in godimento viene ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione.
Gli altri interventi
Il decreto non provvede ad un ulteriore allungamento della durata massima della NASPI (che resta pari a 24 mesi), né estende il citato meccanismo di cristallizzazione della decurtazione alla Dis-Coll, l'indennità per i collaboratori iscritti alla gestione separata INPS. Per quanto riguarda la Naspi resta ancora efficace la misura di semplificazione prevista dal dl n. 41/2021 secondo la quale per le indennità di disoccupazione concesse dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui l'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 22/2015 (30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti); nonchè quanto previsto dall’art. 12, co. 2, del D.L. 41/2021, che ha riconosciuto le ulteriori tre quote di Reddito di emergenza (REM) previste per i mesi da marzo a maggio 2021 anche in favore dei soggetti con ISEE non superiore a 30.000 euro che hanno terminato le prestazioni di NASpI tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021.
La misura si abbina agli altri interventi sulla Naspi predisposti lo scorso anno al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In merito si ricorda che l’art. 33 del D.L. 18/2020 ha ampliato di ulteriori 60 giorni il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 202053. Il medesimo D.L. 18/2020, all’art. 40, co. 1 e 1-bis, ha sospeso per due mesi, a partire dal 17 marzo 2020, le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASpI dagli articoli 7 e 15 del D.Lgs. 22/2015 (che condizionano l'erogazione delle indennità alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti). Inoltre, sulla base di quanto previsto dagli artt. 92 del D.L. 34/2020 e 5 del D.L. 104/2020, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 è stata prorogata di quattro mesi, mentre la fruizione delle medesime indennità in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 è stata prorogata di due mesi.